Fallimento sopravvenuto e sentenza di rigetto: l’impugnazione del creditore non è improcedibile (Cass. civ. Sez. 3 n. 14316 del 14.05.2026)
La Cassazione chiarisce che l’art. 96, secondo comma, n. 3, legge fall. si applica estensivamente anche al fallimento sopravvenuto a una sentenza di rigetto della domanda del creditore: il creditore è onerato di impugnare e il curatore è legittimato a resistere.