Prededucibilità limitata ai crediti espressamente dedotti nell’accordo autorizzato (Cass. civ. Sez. 1 n. 17759 del 03.06.2026)
Nell’ambito del concordato preventivo, la prededuzione dei crediti derivanti da un atto autorizzato ai sensi dell’art. 161, settimo comma, l. fall. copre solo credito e rapporti espressamente dedotti nell’accordo, non anche quelli originati da vizi occulti successivamente emersi e non portati a conoscenza del giudice in sede di autorizzazione.