Validità della notifica della liquidazione giudiziale alla PEC d’ufficio del registro imprese (Cass. civ. Sez. 1 n. 16186 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale effettuata dalla cancelleria mediante consegna all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese è valida, ai sensi dell’art. 40, comma 6, c.c.i.i., anche quando tale indirizzo sia stato assegnato d’ufficio dal conservatore in sostituzione di una PEC dichiarata inattiva. L’eventuale vizio del procedimento amministrativo di assegnazione del domicilio digitale non inficia la notificazione, poiché l’imprenditore, che ha violato l’obbligo di tenere attiva la PEC, è comunque messo nella condizione di conoscere l’atto tramite il cassetto digitale. L’accertamento sulla titolarità del credito del creditore istante è incidentale e sommario.
Il Fatto
Una società creditrice proponeva istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società in liquidazione, che non compariva nel procedimento. Il Tribunale di Pistoia dichiarava l’apertura della procedura e la società proponeva reclamo, rigettato dalla Corte d’Appello di Firenze. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo di ricorso, con cui la società censura la validità della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione, effettuata dalla cancelleria mediante consegna all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese. La società sostiene che tale indirizzo era stato assegnato d’ufficio in violazione della procedura prevista dall’art. 16, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 185 del 2008, essendo stata cancellata la PEC inattiva e assegnata quella nuova in un unico contesto. La Corte ritiene il motivo infondato, rilevando che la notificazione è avvenuta esattamente come prescritto dall’art. 40, comma 6, c.c.i.i., cioè all’indirizzo risultante dal registro delle imprese. L’assegnazione d’ufficio era stata resa necessaria proprio dalla violazione, da parte dell’imprenditore, dell’obbligo di tenere attiva la PEC. La Corte richiama il principio, già espresso da Cass. n. 7083/2022, secondo cui la disciplina speciale di notificazione mira a contemperare il diritto di difesa con le esigenze di celerità e speditezza del procedimento concorsuale.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ne dichiara l’inammissibilità, poiché entrambi mirano a contestare la valutazione delle prove operata dal giudice del merito in materia di cartolarizzazione del credito. La Corte precisa che l’accertamento sulla titolarità del credito è incidentale e sommario e che la corte territoriale non si è basata esclusivamente sulla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, ma ha valutato elementi specifici quali il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca cedente, la dichiarazione di conferma della cessione e il contratto di finanziamento. La mancata menzione specifica del credito nell’avviso di cessione non assume alcun rilievo, poiché tale avviso non menziona individualmente i singoli debitori o rapporti.
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Nota della Redazione
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