Rivalsa per bonifica ambientale solo dopo le spese sostenute (Cass. civ. Sez. 1 n. 11597 del 28.04.2026)
Il diritto di rivalsa dell’ente locale per le spese di bonifica di un sito inquinato sorge solo dopo l’effettivo sostenimento dei costi: l’ammissione al passivo del fallimento del responsabile non può essere richiesta prima dell’esecuzione degli interventi, trattandosi di obbligazione indennitaria di fonte legale.