Omesso assegno divorzile: il sovraindebitamento non prova l’impossibilità assoluta (Cass. pen. n. 12269/2026)
Il sovraindebitamento non esclude l’art. 570-bis c.p. se non dimostra l’assoluta impossibilità di adempiere all’obbligo di mantenimento.
Diritto della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019): composizione negoziata, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, procedure concorsuali.
Il sovraindebitamento non esclude l’art. 570-bis c.p. se non dimostra l’assoluta impossibilità di adempiere all’obbligo di mantenimento.
Il compenso dell’advisor non è prededucibile nel successivo fallimento se la procedura concordataria cui era funzionale non è stata aperta.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può eccepire l’inadempimento del sindaco che chiede il compenso; spetta al sindaco provare l’esatto adempimento.
La domanda di risoluzione strumentale a pretese restitutorie o risarcitorie contro la massa deve proseguire nel procedimento di accertamento del passivo.
La domanda di risoluzione contrattuale, se premessa di pretese restitutorie o risarcitorie verso la massa, deve essere integralmente trasferita in sede fallimentare e ivi decisa con effetti endoconsoruali.
La Cassazione chiarisce che la domanda di insinuazione al passivo degli interessi moratori può essere specifica anche mediante la documentazione allegata, e che il privilegio si estende oltre il biennio ex art. 2749 c.c.
Il termine di dieci giorni per il reclamo ex art. 26 l.fall. decorre dalla comunicazione integrale del decreto eseguita dalla cancelleria. La successiva trasmissione dello stesso provvedimento da parte del curatore non riapre il termine già iniziato.
Le disposizioni dell’art. 107 l. fall. introdotte dal d.lgs. n. 169/2007 si applicano anche alle procedure pendenti al 1° gennaio 2008. Resta invece soggetta al principio di irretroattività la disciplina del programma di liquidazione.
La sentenza resa nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, in materia fallimentare, deve essere impugnata nei termini propri del rito applicabile. Opera quindi il termine di trenta giorni dalla notificazione previsto dall’art. 18 l. fall., non quello ordinario di sessanta giorni.
Il termine annuale di cui all’art. 10 l.fall. non si applica alle società di fatto non iscritte nel registro delle imprese. I motivi che propongono una diversa lettura del merito, specie in presenza di doppia conforme, sono inammissibili.
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