Fallimento della società di fatto non iscritta e termini di decadenza (Cass. civ. Sez. I n. 24256 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di un anno dalla cessazione dell’attività previsto dall’art. 10 l.fall. decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e non si applica agli imprenditori, individuali o collettivi, non iscritti, tra cui la società di fatto. Il termine annuale di cui all’art. 147, comma 2, l.fall. decorre solo dalla diretta iscrizione nel registro delle imprese dei fatti che determinano la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile. I motivi di ricorso che, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge o di omesso esame, mirano a una nuova valutazione degli elementi probatori sono inammissibili, specie in presenza di doppia conforme.
Il Fatto
Su istanza della curatela di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita, il Tribunale ha dichiarato, ai sensi dell’art. 147, comma 5, l.fall., il fallimento della supersocietà di fatto tra tale società, un’altra società di capitali successivamente fallita e la ricorrente, nonché il fallimento di quest’ultima in ripercussione. Ha invece escluso altri soggetti. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo della ricorrente, confermando l’esistenza della società di fatto sulla base di elementi relativi alla condivisione di locali e insegne, ai rapporti finanziari, alle garanzie prestate e alla continuità dell’attività commerciale. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistito dal fallimento della supersocietà di fatto. Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 10 e 147, comma 2, l.fall., per avere la corte territoriale ritenuto tempestiva l’iniziativa della curatela nonostante il decorso del termine annuale dalla dichiarazione di fallimento della società di capitali socia. La censura è infondata. Il termine di un anno previsto dall’art. 10 l.fall. decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e non si applica agli imprenditori non iscritti, tra cui la società di fatto: si tratta di beneficio riservato a chi ha assolto l’adempimento formale dell’iscrizione, e i creditori e il pubblico ministero possono provare la data di effettiva cessazione solo nei confronti di soggetti cancellati. Alla medesima conclusione si perviene per il termine di cui all’art. 147, comma 2, l.fall., che decorre solo dalla diretta iscrizione dei fatti determinativi della perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile. Trattandosi di società irregolare, il termine di decadenza non si applica. Il fallimento della società di capitali socia ha comportato la perdita della sua qualità di socia, ma non l’estinzione della supersocietà di fatto né l’impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale.
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni, nonché l’erronea applicazione dell’art. 147, comma 5, l.fall. in assenza di concreta riferibilità dell’impresa alla presunta società di fatto. La censura è inammissibile. La motivazione non è apparente né affetta dai gravi vizi individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Le doglianze investono il merito, a fronte di una dettagliata individuazione delle circostanze di fatto sulla cui base i giudici di merito hanno accertato i presupposti soggettivi e oggettivi della supersocietà di fatto (esercizio in comune, condivisione dei risultati, affectio societatis, fondo comune, confusione patrimoniale), interferendo con la valutazione del materiale probatorio a essi riservata.
Il terzo motivo lamenta l’omesso esame di fatti e circostanze rilevanti e l’erronea individuazione della società di fatto e della sua insolvenza. Esso risente di analoghi profili di inammissibilità, involgendo gli accertamenti di merito rispetto ai quali viene proposta una diversa lettura non ammissibile in sede di legittimità. In presenza di doppia conforme è escluso il ricorso ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., salvo l’indicazione delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per dimostrarne la diversità, onere qui non compiutamente assolto. I motivi, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge e di omesso esame, mirano in realtà a una nuova valutazione degli elementi probatori, insindacabile nel giudizio di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato ulteriore.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.