Giudizio di rinvio fallimentare: ricorso per cassazione entro trenta giorni (Cass. civ. Sez. I n. 24255 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia funzionale, costituisce una fase ulteriore del procedimento originario e resta soggetto al rito applicabile ratione materiae. Pertanto, la sentenza emessa nel giudizio di rinvio relativo a un procedimento fallimentare deve essere impugnata per cassazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione previsto dall’art. 18, commi 13 e 14, l. fall., e non nel termine ordinario di sessanta giorni. Il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.
Il Fatto
Una cooperativa sociale era stata dichiarata fallita su istanza di due creditori. In un precedente giudizio di cassazione era stato affermato il principio secondo cui la cooperativa sociale, quale impresa sociale di diritto, non poteva essere assoggettata a fallimento. La causa era stata quindi riassunta davanti alla Corte d’appello.
In sede di rinvio, il giudice aveva revocato la dichiarazione di fallimento ma aveva dichiarato inammissibili le ulteriori domande restitutorie e risarcitorie, ritenendole nuove rispetto al perimetro del giudizio. La cooperativa aveva proposto un nuovo ricorso per cassazione, censurando sia l’inammissibilità delle domande conseguenti alla revoca sia la compensazione integrale delle spese.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta preliminarmente la tempestività del ricorso e ritiene la questione assorbente. Dagli atti risultava che la sentenza resa in sede di rinvio era stata notificata dalla cancelleria alle parti e che il successivo ricorso per cassazione era stato proposto oltre trenta giorni da tale notificazione.
La Corte ribadisce che il giudizio di rinvio non costituisce un nuovo procedimento autonomo rispetto a quello originario. Pur avendo una propria autonomia processuale, rappresenta la prosecuzione della stessa vicenda giudiziaria e, ai sensi dell’art. 394, primo comma, c.p.c., è regolato dalle norme proprie del procedimento davanti al giudice cui la causa è stata rinviata, nei limiti della compatibilità.
Da tale qualificazione discende che anche il regime delle impugnazioni resta quello proprio della materia. Poiché il giudizio originario aveva ad oggetto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento, la decisione resa dalla Corte d’appello in sede di rinvio doveva essere impugnata nel termine stabilito dall’art. 18 l. fall.
La norma prevede il termine di trenta giorni dalla notificazione per proporre ricorso per cassazione. Non può quindi trovare applicazione il termine ordinario di sessanta giorni. La circostanza che la sentenza sia stata pronunciata dopo una precedente cassazione non determina l’apertura di un diverso regime processuale.
Poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine speciale, la Corte ne dichiara l’inammissibilità senza esaminare nel merito le questioni relative alle domande restitutorie ex art. 389 c.p.c., alla responsabilità aggravata e alla compensazione delle spese. Seguono la condanna alle spese del giudizio di legittimità e il raddoppio del contributo unificato.
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