Domanda di risoluzione e fallimento: trasferimento integrale in sede concorsuale (Cass. civ. Sez. Un. n. 6481/2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa fallimentare, e che sia proposta prima del fallimento, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale dell’accertamento del passivo (Capo V, Titolo II, l. fall.). La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur con efficacia endoconsoruale, ha il tipico contenuto costitutivo o dichiarativo proprio della pronuncia risolutoria, non è meramente incidentale e va annotata a margine della trascrizione della domanda ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili.
Il Fatto
Un venditore, dopo il fallimento dell’acquirente, proponeva in sede fallimentare domanda di restituzione degli immobili oggetto di compravendita, deducendo la risoluzione del contratto per inadempimento. Il giudice delegato respingeva la domanda, ma il Tribunale di Roma, in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., accoglieva la domanda e condannava il fallimento alla restituzione dei beni. Il fallimento proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la domanda di risoluzione, non essendo stata riassunta nel giudizio ordinario interrotto, era inammissibile in sede concorsuale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che l’art. 72, comma 5, l. fall. va interpretato nel senso che la “domanda” ivi menzionata è quella unitaria che comprende la risoluzione e le connesse pretese restitutorie e risarcitorie. La norma non si limita a disciplinare le domande accessorie, ma impone che l’intera controversia, già pendente in sede ordinaria, sia riproposta nel procedimento di accertamento del passivo, secondo le forme degli artt. 92 ss. l. fall.. La Corte ha valorizzato il principio dell’esclusività della verifica del passivo (art. 52 l. fall.), che risponde all’esigenza di assicurare il contraddittorio tra tutti i creditori concorsuali e di evitare decisioni esterne al concorso che incidano sulla massa.
La Corte ha distinto due ipotesi: se la domanda di risoluzione è diretta a conseguire utilità estranee al concorso (es. liberazione dagli obblighi contrattuali, escussione di garanzie di terzi), essa può proseguire in sede ordinaria; se invece è strumentale a pretese restitutorie o risarcitorie verso la massa, deve essere integralmente trasferita in sede fallimentare. Tale trasferimento non avviene mediante riassunzione, ma attraverso la proposizione della domanda avanti al giudice delegato, con possibilità di utilizzare le prove già raccolte nel giudizio ordinario.
La pronuncia sulla risoluzione, resa in sede fallimentare, ha efficacia endoconsoruale, ma non ha natura incidentale: il giudice fallimentare conosce della risoluzione in via principale, con il tipico contenuto costitutivo o dichiarativo. La Corte ha altresì chiarito che, in caso di accoglimento, il decreto che rende esecutivo lo stato passivo o il decreto reso in sede di impugnazione deve essere annotato a margine della trascrizione della domanda di risoluzione, ai sensi dell’art. 2655, comma 3, c.c., al fine di assicurare la continuità delle formalità pubblicitarie.
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Nota della Redazione
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