Il silenzio della Prefettura è legittimo quando la convocazione al contratto di soggiorno è trasmessa alla PEC del datore di lavoro (TAR Calabria n. 1470 del 23.07.2026)
La mancata presentazione del lavoratore alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, comunicata tramite PEC al datore di lavoro che ha eletto domicilio digitale, esclude l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura, che ha invece già adottato un provvedimento espresso.