La conferma del datore di lavoro tramite associazione di categoria supera le rigidità informatiche (TAR Abruzzo n. 27 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di flussi di ingresso per lavoro subordinato, la conferma dell’istanza da parte del datore di lavoro deve ritenersi validamente e tempestivamente inoltrata qualora sia stata trasmessa entro il termine di sette giorni tramite l’applicativo dell’associazione di categoria, anche quando la ricezione da parte dell’Amministrazione non risulti esplicitamente documentata. Le eventuali rigidità dei sistemi informatici, ancorché plasmate da norme interne, non possono prevalere sui principi generali in materia di notifica e conoscenza degli atti giuridici. Ne consegue che un provvedimento di rigetto fondato esclusivamente sull’assenza della conferma, senza un’adeguata istruttoria, è carente di motivazione e va sospeso in sede cautelare.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava i decreti con cui l’Amministrazione aveva respinto l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato e il conseguente rilascio del visto, nell’ambito delle procedure relative ai flussi di ingresso. Il diniego era motivato dalla mancata ricezione della conferma dell’istanza da parte del datore di lavoro.
Avverso tali provvedimenti, il ricorrente proponeva domanda cautelare di sospensione dell’efficacia, deducendo che la conferma era stata invece inoltrata tempestivamente, entro il termine previsto di sette giorni, tramite l’applicativo dell’associazione di categoria per conto del datore di lavoro. Il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri si costituivano in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di esame della domanda cautelare, ha rilevato che a un primo esame degli atti risulta che la conferma da parte del datore di lavoro sarebbe stata inoltrata entro i sette giorni previsti tramite l’applicativo dell’associazione di categoria. Tale circostanza assume particolare rilievo, considerato che anche l’istanza iniziale era stata trasmessa attraverso il medesimo canale.
La relazione della Prefettura, sul punto, non è apparsa sufficientemente dettagliata e motivata. Essa si limitava infatti ad affermare che, qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la comunicazione è inoltrata dal sistema informatico anche all’indirizzo PEC dell’organizzazione stessa. Tale affermazione, non compiutamente esplicata, appare in contrasto con la circostanza che dagli atti risulta che anche l’istanza iniziale era stata inoltrata tramite l’associazione di categoria.
Il Collegio ha quindi affermato un principio di ordine generale: le rigidità dei sistemi informatici, eventualmente plasmate da norme interne, non possono in ogni caso prevalere sui principi generali in materia di notifica e conoscenza degli atti giuridici. In altri termini, l’Amministrazione non può addossare all’istante le conseguenze di eventuali disfunzioni o limitazioni del proprio sistema informatico, quando l’istante abbia correttamente adempiuto alle proprie incombenze avvalendosi del canale prescritto.
Conseguentemente, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dei provvedimenti impugnati e fissando la trattazione di merito alla prima udienza del mese di marzo 2027, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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