Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza critica argomentata (Cass. pen. Sez. VII n. 13216 del 04.04.2025)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce i motivi già prospettati in appello senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato: l’atto di impugnazione esige il confronto critico puntuale con le ragioni della decisione contestata.