Inammissibili i motivi che non si confrontano con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 12903 del 03.04.2025)
I motivi di ricorso privi di specificità intrinseca ed estrinseca, che non si confrontano con la motivazione impugnata e tendono a una rivalutazione delle prove, sono inammissibili; la graduazione della pena sfugge al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione non illogica.