Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza critica argomentata (Cass. pen. Sez. VII n. 12206 del 27.03.2025)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello, senza muovere una critica argomentata alla sentenza impugnata. La parte civile non ottiene la rifusione delle spese se la memoria non contrasta in modo specifico i motivi.