Inammissibile il travisamento del fatto e la rivalutazione della pena in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33255 del 10.09.2026)
È inammissibile il ricorso che, ripercorrendo i medesimi elementi di fatto già valutati dal giudice di merito, chieda alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali. Il travisamento del fatto resta non deducibile in legittimità anche dopo la riforma dell’art. 606 cod. proc. pen.