Differimento pena per infermità: perizia discrezionale e insindacabilità del merito (Cass. pen. Sez. I n. 33125 del 08.09.2026)
In materia di differimento della pena per grave infermità fisica il giudice deve bilanciare diritto alla salute ed esigenze di tutela della collettività; la perizia è mezzo di prova discrezionale e il diniego, se motivato, è insindacabile in cassazione.