Diritto alla salute del detenuto e oneri economici del dispositivo CPAP (Cass. pen. Sez. I n. 33121 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla salute del detenuto affetto da patologie croniche non può essere sacrificato da mere disfunzioni amministrative o da incagli burocratici facenti capo all’amministrazione penitenziaria e alla Asl di competenza. La condotta del prevenuto che non si attivi personalmente, anche con oneri economici a proprio carico, per ottenere un dispositivo medico prescritto non è qualificabile come rifiuto del trattamento sanitario, ma come mera non collaborazione a un procedimento amministrativo. Al giudice della cautela spetta verificare in concreto l’effettiva disponibilità del presidio terapeutico nella struttura penitenziaria, non limitandosi a valutazioni astratte sulla compatibilità delle condizioni di salute.

Il Fatto

Il ricorrente, in custodia cautelare in carcere, chiedeva la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari per incompatibilità delle proprie condizioni di salute, essendo affetto da BPCO in terapia broncodilatatoria e da sindrome delle apnee ostruttive del sonno, con prescrizione del dispositivo CPAP. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, dopo un primo annullamento con rinvio, confermava il rigetto già disposto dal Tribunale di Gela nel 2024.

La difesa censurava la decisione per carenza motivazionale, sia perché il dispositivo non era disponibile nella struttura penitenziaria, sia perché gli oneri economici del procedimento amministrativo gravavano di fatto sul detenuto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della tutela del diritto alla salute in ambito carcerario in relazione alla concreta disponibilità delle cure prescritte. Il Tribunale del riesame aveva offerto al detenuto due alternative: l’acquisto diretto del macchinario o la domanda di aggravamento di invalidità, con relativo onere economico a carico del paziente.

La Cassazione rileva che il Tribunale ha fondato il rigetto sul rifiuto del prevenuto di procedere con una delle alternative proposte. Pur ritenendo in astratto ineccepibile il ragionamento secondo cui il detenuto non può ostacolare le cure per rimettersi la scelta sulla custodia cautelare, la Corte giudica tale argomento inconciliabile con il comportamento concretamente esternato, risultando il prevenuto mai opposto al dispositivo e avendo contestato di dover essere egli stesso a farsi carico di un procedimento amministrativo gravato da oneri economici.

Richiamando il principio dell’incoercibilità dei trattamenti sanitari (Sez. 1 n. 7369 del 2022, citata nel testo come Zappone) e quello per cui l’accettazione è condizione giuridica per la positiva valutazione della richiesta (Sez. 1 n. 5447 del 2020), la Corte precisa che la condotta del ricorrente non integra un rifiuto al trattamento, bensì un rifiuto a collaborare a un procedimento amministrativo, con oneri anche economici.

La Corte sottolinea infine che le funzioni di sanità penitenziaria sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale dall’art. 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007 n. 244, esercitate tramite le Asl competenti. Il Tribunale non si è confrontato con la perdurante assenza di fatto del dispositivo CPAP nella struttura di riferimento, che non può essere ostacolata da incagli burocratici. Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Caltanissetta – sezione riesame, che dovrà verificare le ragioni del mancato avvio della domanda di aggravamento e se il relativo mancato avvio dipenda o meno dal ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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