Inammissibile il ricorso sul programma terapeutico mai avviato (Cass. pen. Sez. IV n. 33146 del 09.09.2026)
Il vizio di illogicità della motivazione rileva solo se manifesta e non autorizza la Cassazione a sostituire la lettura degli atti data dal Tribunale del riesame. La mera calendarizzazione di attività preliminari non integra un programma terapeutico ex art. 89 d.P.R. n. 309/1990.