Ricorso in cassazione improcedibile se depositato via p.e.c. e da difensore sospeso (Cass. civ. Sez. Un. n. 14700 del 31.05.2025)
Il deposito del ricorso per cassazione con modalità diverse da quella telematica ne determina l’improcedibilità. È inammissibile il ricorso proposto personalmente dall’avvocato sospeso dall’esercizio della professione, privo dello jus postulandi.