Prescrizione decennale e azione di arricchimento preclusa per i medici specializzandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 23018 del 10.07.2026)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. L’azione di ingiustificato arricchimento è preclusa quando la domanda principale è rigettata per prescrizione.