Il giudice di legittimità non può riesaminare il fatto (Cass. civ. Sez. 3 n. 22066 del 27.06.2026)
Il giudice di legittimità non può procedere a un riesame del fatto e della prova, potendo solo verificare la correttezza giuridica della decisione impugnata. I motivi che sollecitano un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie sono inammissibili.