Elargizione vittime estorsione: natura indennitaria e criteri di calcolo (Cass. civ. Sez. 1 n. 22814 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’elargizione prevista dalla legge n. 44/1999 a favore delle vittime di attività estorsive ha natura indennitaria e non risarcitoria: essa consiste in una somma di danaro erogata a titolo di contributo per il ristoro del danno patrimoniale, nei limiti del Fondo di solidarietà e secondo i criteri e alle condizioni stabiliti dalla legge. Ne consegue che l’importo non è dovuto per l’intera e reale entità del danno subito, ma secondo i parametri legali. Ai fini della quantificazione dei mancati guadagni, il biennio precedente l’evento lesivo di riferimento è quello delle annualità reddituali concluse anteriormente al fatto, con la conseguenza che, per un’estorsione commessa nel novembre 2002, il calcolo deve basarsi sulle annualità 2000 e 2001. La posizione del beneficiario è di diritto soggettivo all’erogazione, con giurisdizione del giudice ordinario, ma tale natura non incide sulla qualificazione indennitaria dell’elargizione.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore, aveva subito nel 2002 una tentata estorsione e nel 2003 un danneggiamento dell’azienda mediante colpi di fucile. Il Commissario Straordinario per le Iniziative Antiracket e Antiusura aveva liquidato un indennizzo di euro 65.956,00, ritenuto insufficiente dall’interessato, che aveva adito il Tribunale per ottenere una somma maggiore, quantificata sulla base di criteri diversi.
Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando il Commissario al pagamento di un ulteriore importo. Sul gravame principale del Commissario e su quello incidentale del beneficiario, la Corte d’appello aveva rigettato la domanda di maggior indennizzo, correggendo il riferimento temporale per il calcolo del danno e ritenendo non provato il collegamento causale tra i fatti delittuosi e le perdite patrimoniali successive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato i tre motivi di ricorso, tutti respinti, confermando l’impianto della sentenza impugnata. In relazione al primo motivo, relativo all’individuazione del biennio di riferimento, la Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 455/1999, deve aversi riguardo ai due anni precedenti l’evento lesivo. Poiché la situazione reddituale si consolida al termine dell’anno di riferimento, per un fatto accaduto nel novembre 2002 le annualità rilevanti non possono che essere quelle ormai concluse del 2001 e del 2000, essendo irrilevante l’annualità in corso al momento del reato.
Il secondo motivo censurava la mancata reintegrazione dell’intero danno. La Corte ha escluso tale pretesa, qualificando espressamente l’elargizione come contributo di natura indennitaria, erogato nei limiti del Fondo di solidarietà e secondo i criteri legali, e non come risarcimento volto a ripristinare la situazione anteriore al fatto. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 18983/2017, la Corte ha precisato che, pur trattandosi di un diritto soggettivo del beneficiario, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, tale qualificazione non muta la natura della prestazione.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per non essersi confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva escluso, con valutazione in fatto non scalfita dalle censure, la sussistenza di elementi oggettivi idonei a ricollegare le perdite degli esercizi successivi e la perdita dell’avviamento ai fatti del 2002-2003, essendo le perdite intervallate da risultati positivi nel biennio 2006-2007. Il ricorrente si era limitato a riproporre le ragioni del gravame incidentale, senza attingere la motivazione alla base del rigetto.
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