La revocazione per errore di fatto non censura i giudizi di ammissibilità dei motivi di ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 13091 del 07.05.2026)
La revocazione per errore di fatto ex art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. non è esperibile avverso i giudizi di inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione, che attengono alla valutazione della conformità dell’atto di impugnazione al modello legale e non alla percezione dei fatti di causa.