La revocazione per errore di fatto non censura i giudizi di ammissibilità dei motivi di ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 13091 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante per la revocazione ex art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. deve consistere nella erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. Detto errore deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità dal solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, deve essere essenziale e decisivo, e deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità con carattere autonomo. Il giudizio di inammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione per erronea formulazione o per violazione del principio di autosufficienza costituisce valutazione sulla conformità dell’atto al modello legale, non percezione di un fatto: non è pertanto censurabile con il rimedio della revocazione.
Il Fatto
Un contribuente, già soccombente nel giudizio di merito avente ad oggetto il risarcimento del danno per il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica non veritiero, vedeva dichiarato inammissibile il proprio ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte territoriale. Avverso tale ordinanza di inammissibilità, il contribuente proponeva istanza di revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., deducendo un triplice errore di fatto che avrebbe inficiato la decisione di legittimità. Resistevano con separati controricorsi il comune e la compagnia assicurativa, già chiamata in causa in manleva nel giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito i requisiti dell’errore di fatto revocatorio, richiamando i consolidati arresti delle Sezioni Unite n. 20013 del 2024 e n. 31032 del 2019 e ribadendo che il rimedio non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice, ma solo la erronea percezione di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa.
Con riferimento al primo motivo di revocazione, la Corte ha rilevato come l’ordinanza impugnata avesse dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso per cassazione per erronea formulazione, in quanto la censura lamentava in sostanza una fallace ricostruzione dei fatti di causa non sorretta dalla dimostrazione che il piano generale del territorio non fosse stato pubblicato. Tale valutazione, ha osservato il Collegio, attiene alla corretta articolazione del motivo e alla sua riconducibilità al modello paradigmatico previsto dal codice di rito: su di essa non incide la supposta inesatta percezione del dato fattuale circa la pubblicazione dello strumento urbanistico, che in ogni caso non abilita al rimedio della revocazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la configurabilità dell’errore revocatorio nella parte in cui l’ordinanza aveva stigmatizzato la mancata integrale riproduzione del certificato di destinazione urbanistica nel ricorso per cassazione. La doglianza del ricorrente – fondata sull’allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio di prime cure – è stata ritenuta non pertinente, trattandosi di una valutazione circa la conformità al dettato normativo dell’atto di adizione della Corte di legittimità, non già di quanto ad esso allegato.
Il terzo motivo di revocazione è stato infine dichiarato irrilevante, in quanto riferito alla ulteriore ratio decidendi della inammissibilità del secondo motivo di ricorso per cassazione: la conseguita intangibilità della prima ragione è di per sé sufficiente a sorreggere la conclusione. La Corte ha comunque precisato, solo per completezza, che anche l’affermazione della conoscibilità del vincolo derivante dal piano per l’assetto idrogeologico costituiva frutto dell’apprezzamento critico delle risultanze processuali, non già mera percezione di un fatto.
L’istanza di revocazione è stata pertanto dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di entrambe le parti controricorrenti e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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