Utilizzabilità nel giudizio civile delle prove assunte nel processo penale (Cass. civ. Sez. 3 n. 12304 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prove assunte in un processo penale, ivi inclusi i verbali di polizia giudiziaria, possono essere liberamente utilizzate nel giudizio civile quali prove atipiche e precostituite, a condizione che siano state acquisite nel contraddittorio tra le parti. Tale utilizzabilità prescinde dalla valutazione che di quelle prove abbia compiuto il giudice penale, atteso che il giudice civile vi fa ricorso per la loro autonoma valenza indiziaria o probatoria. Ne consegue che non integra violazione del giudicato penale l’uso, in sede civile, di un documento che il giudice penale abbia ritenuto non rilevante per la ricostruzione del fatto. L’accertamento della condotta del danneggiato e della sussistenza di un suo concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. costituisce giudizio di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito, non censurabile in cassazione se non per difetto assoluto di motivazione.
Il Fatto
Un soggetto, dopo essere stato aggredito da tre persone, conveniva in giudizio gli aggressori per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti. Due degli aggressori erano stati condannati in sede penale, mentre il terzo era stato prosciolto per estinzione del reato a seguito di messa alla prova. Il Tribunale condannava tutti i convenuti in solido, utilizzando anche la sentenza di proscioglimento come indizio di responsabilità. La Corte d’appello confermava la decisione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il convenuto prosciolto, lamentando la violazione delle norme in tema di valutazione delle prove, l’erronea considerazione del giudicato penale e l’esclusione del concorso di colpa del danneggiato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la violazione del giudicato penale e l’errore nella valutazione delle prove testimoniali. In particolare, il ricorrente sosteneva che il giudice di merito avesse utilizzato un rapporto di polizia relativo a un processo penale svoltosi nei confronti di un terzo, nel quale tale verbale era stato ritenuto non rilevante. La Corte ritiene il motivo inammissibile. Osserva che l’uso del verbale non deriva dal suo apprezzamento in sede penale, ma dalla sua natura di autonomo elemento di prova del fatto. Il giudice civile, infatti, può utilizzare liberamente il materiale probatorio raccolto nel processo penale, qualificandolo come prova atipica o precostituita, sempre che sia stato formato nel contraddittorio. Ne consegue che la decisione impugnata ha correttamente valorizzato il documento, senza violare l’autorità del giudicato penale.
Nel secondo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1227 cod. civ., sostenendo che il danneggiato avesse partecipato attivamente alla rissa e dovesse quindi rispondere del proprio concorso di colpa. Sul punto la Corte ribadisce che la decisione impugnata ha escluso il concorso di colpa non già sulla base di una erronea interpretazione della nozione di rissa, ma a seguito di una precisa ricostruzione dei fatti, dalla quale è emerso che il danneggiato fu vittima di un’aggressione e non partecipe di una colluttazione. L’accertamento della condotta del danneggiato e della sua eventuale incidenza causale nella produzione del danno costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, che non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti del difetto assoluto di motivazione.
Con il terzo motivo, il ricorrente censurava la condanna alle spese di lite disposta anche nei confronti del controricorrente già suo condebitore solidale, sostenendo di non aver proposto domanda nei suoi confronti. La Corte reputa il motivo infondato, ravvisando nell’appello un’impugnazione rivolta anche nei confronti del condebitore. L’eventuale accoglimento dell’impugnazione, infatti, avrebbe aggravato la posizione debitoria di quest’ultimo, che avrebbe dovuto dividere il risarcimento con l’altro convenuto, senza poter contare sulla compartecipazione del ricorrente. Da tale interesse a contrastare l’impugnazione deriva la sua legittimazione e la corretta applicazione del principio di soccombenza. Il ricorso è pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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