Inammissibile il ricorso per cassazione generico e privo di correlazione con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 3 n. 13486 del 09.05.2026)
Sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., le censure che si risolvano in deduzioni generiche, prive della necessaria correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il sindacato di legittimità sulle spese è limitato alla violazione del principio di soccombenza.