Causa di servizio e onere di allegazione dell’esposizione a fattori patogeni (TAR Marche n. 431 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal personale delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 461 del 2001, il riconoscimento consegue all’accertamento, da parte dell’Amministrazione, dell’effettiva e comprovata riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità. La norma non ritiene sufficiente la mera possibile valenza patogenetica del servizio prestato, ma impone la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia. Il giudizio tecnico-discrezionale del Comitato di Verifica è sindacabile solo in presenza di incongruenze macroscopiche, travisamenti in fatto o palesi illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia e ha negato il relativo equo indennizzo, nonché il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Il ricorrente ha dedotto di aver svolto, dall’arruolamento nel 1992, servizi all’aperto in condizioni climatiche avverse, con particolare riferimento ai periodi di servizio presso reparti di polizia stradale in zone umide e fredde e all’impiego motociclistico. Il Comitato aveva escluso la dipendenza da causa di servizio, ritenendo l’infermità non imputabile al servizio neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante, per difetto di prolungata e continuata esposizione ai fattori atmosferici negativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi, atteso che il secondo deduceva solo l’illegittimità derivata del provvedimento ministeriale dall’illegittimità del parere del Comitato. Ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione sul difetto di legittimazione del Comitato e dal rilievo officioso sull’inammissibilità della memoria di replica, data l’infondatezza nel merito.
Il Tribunale ha verificato l’assenza di incongruenze macroscopiche, travisamenti in fatto o palesi illogicità idonei a inficiare il giudizio tecnico della commissione preposta. Ha osservato che il ricorrente valorizzava essenzialmente le condizioni lavorative in condizioni meteo avverse, in contesti freddi e disagiati, ma che non era emersa in atti alcuna evidenza che le attività si fossero svolte soprattutto con motociclo, mezzo che, a differenza dell’automobile, può esporre nei mesi invernali alle intemperie.
È emerso, viceversa, che negli ultimi anni precedenti la proposizione del ricorso il ricorrente prestava servizio in una località non caratterizzata da condizioni meteorologiche particolarmente inclementi. Il giudizio tecnico-discrezionale espresso dal Comitato ha, poi, adeguatamente tenuto conto delle conclusioni della Commissione medica, che non avevano ricondotto la patologia alle condizioni di servizio neppure secondo la prospettazione del ricorrente.
Il Collegio ha richiamato il proprio precedente (T.A.R. Marche, Sez. I, 3/4/2023, n. 210), ribadendo che la norma non si accontenta della mera possibile valenza patogenetica del servizio, ma richiede la verifica della sua efficienza causale assorbente o preponderante. Su tali basi ha rigettato il ricorso, compensando le spese.
Nota della Redazione
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