Equo compenso e ribasso integrale sulle spese e oneri accessori (TAR Sicilia n. 3319 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, la disciplina dell’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023 impone di verificare l’adeguatezza sostanziale del compenso posto a base di gara, comprensivo delle spese e degli oneri accessori, e non il nomen iuris delle singole voci del corrispettivo. La circostanza che la lex specialis qualifichi una voce come “spese e oneri accessori” e la assoggetti a ribasso non dimostra che tale voce sia imprescindibile per la determinazione di un compenso equo: diversamente, su di essa nessun concorrente avrebbe potuto offrire alcun ribasso, a pena di nullità dell’offerta. In difetto di prova o di concreta allegazione contraria, l’importo fissato dalla stazione appaltante si presume equo compenso, oneri inclusi, e il ribasso del 100% sulla voce accessoria non integra di per sé causa di esclusione né obbligo di verifica di anomalia. La valutazione tecnico-discrezionale della commissione sui criteri premiali resta sottratta al sindacato giurisdizionale, salvo irragionevolezza o travisamento.
Il Fatto
Il raggruppamento ricorrente impugna l’aggiudicazione della procedura aperta indetta dal Comune di Enna per l’incarico di direzione lavori nel progetto di restauro di un complesso monumentale. Chiede inoltre il risarcimento del danno, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro. L’offerta tecnica del ricorrente precede quella dell’aggiudicatario, che tuttavia vince grazie al punteggio economico.
Il nucleo della doglianza riguarda il ribasso del 100% praticato dall’aggiudicatario sulla voce “spese e oneri accessori”, quantificata in € 60.657,36 e non ricompresa nel compenso dichiarato incomprimibile. Da qui la dedotta violazione della legge n. 49/2023, degli artt. 8 e 41 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’allegato I.13, con censura gradata di omessa verifica di anomalia. Il raggruppamento controinteressato propone ricorso incidentale sull’ammissione e sulla valutazione tecnica dell’offerta avversaria; con motivi aggiunti il ricorrente contesta l’attribuzione del punteggio premiale per l’assunzione di lavoratori disabili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’equo compenso: l’art. 1 della legge n. 49/2023 lo definisce come compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e conforme ai parametri ministeriali; l’art. 2, terzo comma, estende le disposizioni alle prestazioni rese in favore della Pubblica Amministrazione; l’art. 3, secondo comma, sancisce la nullità delle clausole che prevedono compensi inferiori ai parametri, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal prestatore.
Su questa base il Tribunale ritiene che la questione non si risolva nella denominazione formale delle voci. Decisiva è la sola circostanza sostanziale dell’adeguatezza dell’importo di € 303.286,79 a soddisfare la disciplina dell’equo compenso, oneri accessori inclusi. Mancano allegazioni o riscontri idonei a dimostrare il contrario, e l’assenza di prova giustifica la presunzione di equità del corrispettivo.
Il Collegio nega poi che esista un vincolo normativo capace di impedire il ribasso del 100% sulla voce accessoria. Se davvero tale voce fosse imprescindibile, nessun concorrente avrebbe potuto ribassarla senza incorrere nella nullità dell’offerta. Il dato comparativo conferma la lettura: lo stesso ricorrente ha offerto un ribasso del 65% e gli altri partecipanti ribassi del 99,99%, dell’83,45% e del 35%. Il ribasso integrale, quindi, non è causa di esclusione né impone la verifica di congruità.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale interpreta la dichiarazione sull’assunzione dei disabili secondo i canoni degli artt. 1362-1371 c.c., valorizzando l’intenzione effettiva e il collegamento con l’esecuzione del contratto o con attività connesse o strumentali. La commissione ha esplicitato in verbale i criteri di attribuzione dei punteggi premiali, in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità. L’attribuzione dei punteggi costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, non sindacabile salvo irragionevolezza o travisamento dei fatti, non ravvisabili nella specie.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono respinti; il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse; le spese sono compensate. È dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione statale, non essendo stati impugnati atti da essa adottati.
Nota della Redazione
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