Causa di servizio e equo indennizzo (TAR Marche n. 800 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il diniego di equo indennizzo per causa di servizio si fondi su una sequenza di accertamenti sanitari tutti derivati da un referto autoptico la cui erroneità è contestata con consulenza tecnica di parte, il giudice amministrativo non può limitarsi a sindacare la valutazione dell’amministrazione, ma deve accertare la reale causa del decesso. Sussiste in tal caso un difetto di istruttoria che rende illegittimi gli atti impugnati. L’amministrazione è tenuta a un motivato riesame, con eventuale nuovo esame dei referti patologici disponibili, da concludere entro un termine perentorio e nel contraddittorio con gli interessati. La complessità tecnico-sanitaria della controversia e il coinvolgimento di un’amministrazione non evocata in origine giustificano la compensazione delle spese.
Il Fatto
La moglie e le figlie di un militare deceduto impugnano il decreto con cui il Ministero della Difesa ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che ne ha determinato il decesso e la conseguente liquidazione dell’equo indennizzo. Impugnano altresì il verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Roma e il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Il diniego si fonda su un referto autoptico dell’ospedale che ha eseguito il riscontro diagnostico, dal quale la CMO ha desunto la causa del decesso (infarto del miocardio, fibrillazione ventricolare, arresto cardiocircolatorio). Le ricorrenti contestano quel referto con consulenza tecnica di parte, che ne denuncia l’erroneità del modello ISTAT e propone una diversa ricostruzione della causa mortis. Poiché il presidio ospedaliero non era stato evocato in giudizio, il Tribunale ha disposto istruttoria e integrato il contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nell’incertezza sulle effettive cause del decesso. Tutti gli atti impugnati — verbale CMO, decreto ministeriale e parere del Comitato — discendono dal medesimo referto autoptico, che le ricorrenti assumono viziato. Prima di stabilire se alla visita presso la CMO il militare dovesse essere giudicato idoneo al servizio, occorre quindi accertare esattamente la causa mortis.
L’amministrazione sanitaria, destinataria dell’istruttoria, non riconosce alcun errore nel proprio operato. Si limita a riferire che sul modello ISTAT sono state riportate le evidenze macroscopiche più rilevanti e che i prelievi istologici, inclusi in paraffina, sarebbero ancora disponibili per eventuali nuove valutazioni. Non chiarisce però se tali referti siano effettivamente accessibili.
Di fronte a questo quadro di incertezza, il Tribunale ritiene che la sequenza di accertamenti basati sull’originario referto non sia sufficiente a sostenere il diniego. Il difetto di istruttoria impone l’annullamento degli atti e un nuovo esame da parte dell’amministrazione, che dovrà tenere conto delle considerazioni del CTP ed eventualmente integrarle con l’ulteriore esame dei referti patologici, ove disponibili.
Il riesame deve concludersi entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, garantendo il contraddittorio con le ricorrenti. Il ricorso è pertanto accolto. Le spese sono compensate in ragione della complessità tecnico-sanitaria della controversia e del coinvolgimento dell’amministrazione sanitaria regionale, non originariamente evocata in giudizio.
Nota della Redazione
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