Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 2750 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse alla decisione, resa dal ricorrente sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, impone al giudice la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorrente conserva piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse. Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In ossequio al principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità consegue automaticamente alla dichiarazione della parte.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Assessore regionale al Territorio e all’Ambiente ha assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di rinnovo con ampliamento di una cava di calcare, ai sensi dell’art. 19, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006. Oggetto di impugnazione anche il parere di assoggettabilità espresso dalla Commissione Tecnica Specialistica.

Con ordinanza del 16 settembre 2020, n. 602, la domanda cautelare è stata respinta. Con atto depositato l’8 maggio 2024 la difesa della società ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Con memoria del 28 maggio 2024 ha insistito per l’improcedibilità e chiesto il passaggio in decisione senza discussione da remoto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione all’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato, dando atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto e considerando presente il difensore ai sensi dell’art. 13-quater disp. att. cod. proc. amm.

La questione giuridica attiene ai poteri del giudice amministrativo di fronte alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente. Il Tribunale richiama il principio dispositivo e rileva che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione: può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.

Da tale premessa discende il limite dei poteri officiosi. Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Pertanto è tenuto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV bis, 8 aprile 2024, n. 6724, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 8 aprile 2024, n. 2281 e T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 337.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La limitata attività difensiva delle parti resistenti e la peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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