Revoca della fiscalizzazione dell’abuso in zona vincolata e poteri comunali (TAR Campania n. 3416 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso edilizio, prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. In tale area ogni intervento eseguito in difformità dal titolo abilitativo si considera in variazione essenziale, dunque in difformità totale rispetto all’intervento autorizzato. Ne consegue che l’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 impone sempre la demolizione, senza ammettere la sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria. Il Comune che abbia adottato un provvedimento di fiscalizzazione in contrasto con tale regola può revocarlo in autotutela, con motivazione che dia conto del contrasto con i rilevanti interessi ambientali.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di due appartamenti facenti parte di un unico fabbricato, avevano ottenuto nel 1999 una concessione edilizia per l’adeguamento funzionale dell’immobile. A seguito di sopralluogo venivano accertate opere abusive, realizzate in difformità dal titolo e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico: due vani al piano primo e due vani al piano secondo, oltre a modifiche interne e al prospetto.
Nel 2000 il Comune emetteva ordinanza di demolizione, rimasta inottemperata; seguiva condanna penale con ordine di demolizione come pena accessoria. Su istanza dei ricorrenti, supportata da perizia tecnica, emergeva che la demolizione avrebbe compromesso la staticità del fabbricato. Il Comune adottava così la fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e la determina di acquisizione al patrimonio comunale. Sopravvenuti il parere negativo della Soprintendenza e la nota di dissenso della Procura, il Comune revocava entrambe le determine. I ricorrenti impugnavano la revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il perimetro dell’impugnativa. L’ordinanza di demolizione e la determina di acquisizione al patrimonio comunale costituiscono atti presupposti autonomamente impugnabili per la loro immediata lesività. Poiché non sono stati tempestivamente impugnati, ogni doglianza sul punto è preclusa per decorso del termine dell’art. 29 c.p.a.. L’esame si concentra quindi sulla sola determina di revoca.
I primi due motivi, relativi alla tardiva pubblicazione all’albo pretorio e all’assenza di delibera consiliare e copertura finanziaria, sono dichiarati inammissibili. La parte non chiarisce in che termini le asserite irregolarità procedurali possano inficiare la legittimità sostanziale del provvedimento, in contrasto con l’art. 40 c.p.a., che richiede la specificità dei motivi.
Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso infondato. Il provvedimento di revoca è congruamente motivato, in ragione del contrasto con rilevanti interessi ambientali e con l’assetto idrogeologico, e richiama la sopravvenuta nota della Soprintendenza paesaggistica. Il Comune ha quindi condiviso la mancanza delle condizioni di legge per accedere alla fiscalizzazione, rimarcandosi il carattere essenziale degli abusi, non qualificabili come minori.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la procedura dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non è mai applicabile alle opere in zona vincolata, perché queste non possono ritenersi in parziale difformità: tutti gli interventi eseguiti in difformità dal titolo in tale area si considerano in variazione essenziale (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n. 1930 del 2024). L’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 prevede sempre la demolizione, senza forme alternative di sanzione pecuniaria (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 5421 del 2022). L’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 qualifica tali interventi come difformità totali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 6651 del 2020).
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite in favore del Comune, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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