Emersione dal lavoro irregolare: requisito redditizio vincolato e nozione di nucleo familiare (TAR Lombardia n. 798 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 d.l. n. 34/2020, l’accertamento del requisito redditizio in capo al datore di lavoro costituisce attività vincolata: non ammette bilanciamenti discrezionali né valutazioni di proporzionalità o adeguatezza. Il limite reddituale, definito dall’art. 9, comma 1, d.m. 27 maggio 2020, è funzionale a garantire l’effettiva capacità economica del datore e la sostenibilità del costo del lavoro, a tutela del corretto trattamento del lavoratore regolarizzato. Il difetto del requisito preclude il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che presuppone un’istanza astrattamente accoglibile in tutti i suoi presupposti di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di lavoratore, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Cremona ha respinto la domanda di emersione da lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, nel settore domestico di sostegno al bisogno familiare.
Il diniego si fondava sulla carenza del requisito reddituale. Dopo il preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990, il datore aveva integrato la documentazione producendo la dichiarazione dei redditi e quella della coniuge convivente. L’Ispettorato Territoriale del lavoro aveva tuttavia espresso parere non favorevole, rilevando che il reddito complessivo non raggiungeva la soglia richiesta per il nucleo plurisoggettivo. Il ricorrente ha censurato il provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere, invocando la lieve discrepanza tra reddito richiesto e posseduto, l’imputabilità delle cause del rigetto al solo datore e il diritto al permesso per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e qualifica l’accertamento del requisito redditizio come attività vincolata. L’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 subordina l’accesso alla procedura a una serie di requisiti in capo a lavoratore e datore; il comma 6 richiede il possesso di un determinato reddito, il cui ammontare è fissato dall’art. 9, comma 1, d.m. 27 maggio 2020. Solo la corretta integrazione del livello reddituale soddisfa il presupposto.
Da tale natura vincolata il Tribunale trae la conseguenza che non possono prospettarsi le dedotte violazioni dei principi di proporzionalità e adeguatezza: il parametro normativo non lascia margini di ponderazione, neppure in presenza di uno scostamento modesto tra reddito posseduto e soglia.
Quanto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, il Collegio esclude che sussistano le condizioni per il rilascio. Il titolo presuppone un’istanza che, in astratto, sia munita di tutti i presupposti di legge per l’accoglimento, primo tra tutti quello reddituale. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 6900/2024: ammettere il permesso in caso di insufficienza del reddito priverebbe di rilevanza la previsione del reddito minimo, in contrasto con la ratio di prevenire elusioni e di garantire la sostenibilità del costo del lavoratore.
Il Collegio distingue inoltre le ipotesi contemplate dalla circolare di chiarimenti invocata dal ricorrente: esse presuppongono la cessazione di un rapporto già regolarmente instaurato, non già il difetto ab origine del requisito reddituale.
Il Tribunale richiama infine Corte cost. n. 209/2023, che ha escluso l’illegittimità dell’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020 nella parte in cui non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione in caso di rigetto per difetto reddituale. La Consulta ha valorizzato la funzione del limite minimo, la natura eccezionale delle procedure di legalizzazione e la loro eterogeneità. Il provvedimento impugnato è pertanto legittimo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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