Doppio infortunio alla stessa prova: esclusione legittima dal concorso (TAR Lazio n. 1737 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure concorsuali per l’assunzione di vigili del fuoco, l’infortunio occorso durante l’esecuzione di una prova di capacità operativa non integra la forza maggiore quando il candidato, già ammesso a ripetere la prova su ordine del giudice, non la superi a causa di un nuovo impedimento fisico. La convergenza dei due esiti negativi dimostra incontrovertibilmente l’inidoneità fisica all’impiego e legittima l’esclusione dal concorso. Caso fortuito e forza maggiore esigono avvenimenti intrinsecamente connotati da imprevedibilità e assoluta eccezionalità: tali non sono gli infortuni che si ripetono nella medesima prova fisica. La deroga alla predeterminazione delle date delle prove è ammessa solo in casi straordinari e non comuni, con conseguente necessità di integrale applicazione della lex specialis quando quelle ragioni eccezionali vengono meno.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con il bando di cui al D.M. n. 238 del 14.11.2018. Convocato alle prove di capacità operativa, il 18 ottobre 2023 non superava il modulo relativo alle “trazioni complete alla sbarra” a causa di un infortunio occorso durante l’esecuzione dell’esercizio.

La Commissione ne disponeva l’esclusione, formalizzata con il decreto dirigenziale del 27.10.2023. Il candidato impugnava gli atti davanti al TAR, ottenendo in sede cautelare l’ammissione a ripetere la prova. Nuovamente convocato il 10 aprile 2024, non superava la medesima prova, adducendo un secondo infortunio. Il ricorso avverso la nuova esclusione veniva rigettato; il candidato insisteva così sulla prima esclusione, chiedendo il rinvio della trattazione in attesa dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio, rilevando che la controversia può essere decisa nel merito indipendentemente dall’esito del connesso giudizio. Il ricorso è infondato, a prescindere da un plausibile rilievo di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente alla sentenza che ha rigettato l’impugnazione della seconda esclusione.

Il TAR richiama il proprio indirizzo stabile, secondo cui la forza maggiore va esclusa quando il candidato, ammesso a ripetere la prova a seguito di un precedente infortunio, non la superi per un nuovo impedimento fisico. La convergenza dei due esiti negativi dimostra incontrovertibilmente l’inidoneità fisica all’impiego come vigile del fuoco.

Il Collegio precisa che caso fortuito e forza maggiore richiedono avvenimenti intrinsecamente connotati da imprevedibilità e assoluta eccezionalità, come chiarito dalla giurisprudenza civile sul caso fortuito. Non può esserlo un infortunio che si ripete nella medesima prova fisica, il quale disvela invece un’incapacità fisica del soggetto ad eseguirla.

La soluzione è confortata dall’orientamento del giudice d’appello: nel caso di doppio infortunio alla stessa prova riprende vigore la necessità di integrale applicazione del bando, in assenza delle ragioni eccezionali che ne legittimano la non applicazione, con conseguente legittimità dell’esclusione del candidato che per qualsiasi motivo non superi la prova alla quale era stato eccezionalmente riammesso.

Il TAR osserva infine che la ricorrente valorizzazione degli impedimenti del candidato comprime il principio di parità di trattamento e la scansione temporale delle prove stabilita dal bando, dilatando la durata del procedimento a danno dell’interesse pubblico e degli altri candidati in attesa. La riconvocazione per infortunio, come quella per legittimo impedimento, resta una deroga ammessa solo in casi straordinari, mentre diventa “comune” il caso di un infortunio che si ripete. Il ricorso è dunque rigettato, con integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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