Imposta di soggiorno e conto giudiziale: gestore ancora agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 56 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva che riscuote l’imposta di soggiorno per conto del Comune conserva la qualifica di agente contabile e resta soggetto al giudizio di conto anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020 e dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 3, comma 1-quinquies, del d.l. n. 146/2021. La responsabilità tributaria del gestore non gli attribuisce la piena soggettività d’imposta, ma gli impone una funzione di riscossione e riversamento di denaro con finalizzazione pubblicistica. Il conto giudiziale che riporti solo le somme riscosse e non anche quelle versate è irregolare, perché non consente di verificare la correttezza dei versamenti. La declaratoria di irregolarità non comporta però condanna del contabile quando non sia accertato alcun ammanco.
Il Fatto
Il Comune di Loano deferisce alla Corte dei conti il conto giudiziale presentato da un privato che gestisce un’unità immobiliare destinata a locazioni brevi, nella qualità di agente contabile esterno onerato della riscossione dell’imposta di soggiorno dovuta dai conduttori per l’anno 2018.
La Procura regionale contesta che il conto sia stato compilato in modo lacunoso, senza indicare lo scarico e senza distinguere la gestione di cassa dalle somme che avrebbero dovuto essere accertate. Domanda quindi la declaratoria di irregolarità e la condanna al riversamento delle somme non versate. Il gestore si difende depositando i contratti di locazione e la prova documentale del versamento effettuato in favore del Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione pregiudiziale della giurisdizione contabile. La difesa aveva sostenuto che la novella del 2020, attribuendo ai gestori delle attività ricettive la qualifica di responsabili del tributo, avesse fatto venir meno il loro ruolo di agenti contabili. La Corte richiama la propria giurisprudenza, a partire dalla sentenza n. 22/2016/QM delle Sezioni Riunite e dalle decisioni della Sezione (sentenza n. 1/2022; da ultimo sentenze n. 9 e n. 40 del 2024), e afferma che la soggezione al giudizio di conto permane.
La responsabilità solidale del gestore, osserva il Collegio, ha funzione di rafforzamento della garanzia patrimoniale e di tutela del credito. Non attribuisce al gestore la piena soggettività tributaria, perché il tributo grava pur sempre su altri soggetti. Resta perciò una funzione di riscossione e riversamento di denaro pubblico, tanto più che il novellato art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 continua a prevedere la presentazione della dichiarazione e gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Sul merito, il conto risulta effettivamente compilato in modo irregolare: riporta soltanto gli importi riscossi e non anche quelli versati, così da non consentire la verifica della correttezza dei versamenti. Il Collegio distingue però tra discarico e irregolarità. Il non discarico presuppone un ammanco, mentre la declaratoria di irregolarità può fondarsi sulla mera inosservanza di requisiti formali del conto (Sez. II n. 256/2020; Sez. Liguria n. 78/2023; Sez. Liguria n. 101/2023).
Poiché il gestore ha documentalmente provato la corrispondenza tra riscosso e versato, non emergono ammanchi. La Corte discarica il contabile e dichiara l’irregolarità del conto. Respinge inoltre la richiesta della Procura di includere nel conto la determinazione del tributo accertato: si tratta di profili tributari estranei alla giurisdizione contabile. Le spese sono compensate, in considerazione della mancanza di un danno risarcibile.
Nota della Redazione
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