Incameramento della cauzione e abuso della licenza di vigilanza privata (TAR Sicilia n. 2197 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La commistione, all’interno di un unico contratto, tra servizi di vigilanza disciplinati dal T.U.L.P.S. e servizi di generica assistenza all’utenza estranei alle attività di vigilanza integra un esercizio non corretto dell’attività di istituto e un abuso della licenza prefettizia. L’impiego di personale privo della qualifica di guardia particolare giurata, in orario notturno e in zone isolate, presso stazioni di servizio riconducibili agli obiettivi sensibili di cui al punto 3.b.1 dell’Allegato D del D.M. n. 269/2010, giustifica l’incameramento parziale della cauzione previsto dall’art. 137, terzo comma, R.D. n. 773/1931. La durata dell’istruttoria procedimentale non ingenera alcun affidamento tutelabile in capo al privato, fintantoché il procedimento non si concluda con un esito favorevole. La risoluzione del contratto successiva all’adozione dell’atto costituisce sopravvenienza inidonea a inficiarne la legittimità.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di licenza prefettizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata, stipulava con una società esercente stazioni di rifornimento di carburanti self-service un contratto avente a oggetto servizi di vigilanza attiva e passiva. Questi ultimi consistevano nella custodia con presidio fisso degli impianti e nell’assistenza all’utenza, anche mediante cambio di banconote e piccole attività di segreteria, con espressa esclusione dell’erogazione del carburante.
A seguito di un’ispezione del Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma dei Carabinieri, veniva contestata alla ricorrente la somministrazione irregolare di manodopera ai sensi degli artt. 4, 27 e 28 del d.lgs. n. 276/2003. La Prefettura avviava quindi il procedimento sanzionatorio e, con decreto del 20.6.2019, accertava l’abuso della licenza, ingiungendo l’incameramento parziale della cauzione per euro 10.000,00 e la reintegra della stessa nel termine di dieci giorni. Il ricorso proposto davanti al TAR mirava all’annullamento di tale decreto e degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 137 R.D. n. 773/1931, che subordina il rilascio della licenza al versamento di una cauzione a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio e dell’osservanza delle condizioni imposte. Sul punto la giurisprudenza amministrativa citata conferma che l’inosservanza delle regole della vigilanza privata rileva ai fini dell’incameramento, senza escludere la qualificazione della condotta come abuso.
Nel merito, il Tribunale ritiene non censurabili le conclusioni dell’Autorità prefettizia in ordine alla sussistenza di una impropria commistione tra servizi riconducibili all’attività di vigilanza e un distinto servizio di generica assistenza. La seconda attività, del tutto diversa da quella di vigilanza ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S., avrebbe dovuto essere svolta da una società parallela, con un contratto separato e senza l’utilizzo del logo dell’istituto, per evitare convincimenti erronei sulla natura del servizio.
Assume rilievo decisivo l’impiego di una sola unità di personale priva della qualifica di guardia giurata e non armata, in orario notturno e in zone isolate. Il punto 3.b.1 dell’Allegato D del D.M. n. 269/2010 affida alle guardie giurate la custodia dei beni durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico, e il dato letterale distingue le due ipotesi: l’orario notturno non costituisce una specificazione della sola chiusura al pubblico.
Il Collegio dichiara non centrate le difese fondate sulla circolare ministeriale del 5.2.2013, non depositata, e conferma la legittimità dell’operato anche in ragione del verbale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del 17.5.2017, non annullato né ritirato, dal quale emergeva il potere organizzativo e direttivo della committente sul personale. Quanto all’affidamento, la durata dell’istruttoria non è idonea a ingenerarlo, non essendo sfociata in mera inerzia. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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