Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1230 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione, non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., acquista valore ed efficacia di cosa giudicata e costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, il giudice ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione e nomina, per il caso di inerzia, il commissario ad acta. Al commissario non è dovuto alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, con decreto reso ai sensi della legge n. 89/2001, accoglieva il ricorso di alcuni ricorrenti e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno, delle somme liquidate a titolo di equa riparazione, oltre le spese del procedimento con distrazione in favore del difensore.
Il decreto veniva ritualmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, è assistito da valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero della Giustizia e non è stato opposto.
Il giudice verifica poi il presupposto temporale dell’ottemperanza. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo.
Il Collegio esamina altresì gli adempimenti posti a carico del creditore dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. I ricorrenti hanno inviato la dichiarazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia stato eseguito.
Nel merito, il TAR sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’Appello, provvedendo al pagamento delle somme indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inerzia, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Al commissario non è dovuto compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Segue la condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in favore del difensore antistatario, oltre al rimborso delle spese vive accessorie, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
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