Rinuncia al ricorso in udienza e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 2198 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dalla parte in udienza, pur in assenza delle formalità prescritte dall’art. 84 cod. proc. amm., costituisce fatto univoco successivo alla proposizione del ricorso dal quale il giudice amministrativo desume argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In virtù del principio dispositivo, tale comportamento impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esame nel merito dei motivi. La rinuncia processuale resta così distinta dalla rinuncia all’atto amministrativo, operando sul solo piano dell’interesse alla pronuncia.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il decreto con cui il Questore aveva rigettato la propria istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione illogica e travisamento dei fatti.
L’Amministrazione si era costituita resistendo al ricorso. Nella camera di consiglio del 21.11.2019 l’istanza cautelare era stata rigettata con ordinanza n. 748 del 22.11.2019. All’udienza di smaltimento del 20.5.2024 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la controversia è stata spedita in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado, ma esige che la dichiarazione sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Nel caso concreto tali formalità non risultano osservate.
Il Tribunale richiama il proprio orientamento conforme, richiamando T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, n. 25 del 2023, secondo cui, in assenza delle predette formalità, il giudice amministrativo può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia agli atti va quindi interpretata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito.
Sul punto richiama altresì l’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., nel senso indicato da Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 281 del 2020 e da T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1472 del 2021: anche in assenza delle formalità dei commi precedenti il giudice può trarre dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
Nella fattispecie, l’inequivoca dichiarazione resa in udienza rende univocamente evidente la carenza di interesse della parte alla definizione della controversia. In applicazione del principio dispositivo su cui si regge il processo amministrativo, il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, con esame del merito precluso.
Le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese tra le parti. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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