Emersione e protezione internazionale: no a rinuncia preventiva, passaporto essenziale (TAR Lombardia n. 370 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di emersione ex art. 103, comma 2, del DL 19 maggio 2020 n. 34 presuppone una condizione di irregolarità sopravvenuta e non può essere subordinata alla rinuncia preventiva alla protezione internazionale, poiché la qualità di richiedente asilo costituisce titolo di soggiorno provvisorio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Dlgs. 28 gennaio 2008 n. 25. La circolare interpretativa che qualifica le due strade come incompatibili introduce una causa di decadenza non prevista dalla legge e va disapplicata. Resta invece essenziale, ai sensi dell’art. 7, comma 1-a, del DM 27 maggio 2020, la produzione del passaporto o dell’attestazione di identità: la sua omissione, protratta oltre un termine ragionevole, rende inammissibile la domanda di emersione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha chiesto alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103, comma 2, del DL 34/2020. L’amministrazione ha respinto l’istanza con una duplice motivazione: da un lato, la mancanza della condizione di irregolarità, poiché il richiedente poteva soggiornare legittimamente quale richiedente protezione internazionale; dall’altro, la mancata produzione del passaporto.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, sostenendo l’irragionevolezza dell’onere di rinunciare alla protezione per accedere all’emersione e l’imputabilità dell’omissione documentale all’autorità consolare. Nel corso del giudizio è emerso che la competente Commissione Territoriale aveva respinto la domanda di protezione e che il ricorso era stato respinto dalla Corte d’Appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la ratio della procedura di emersione del comma 2, distinguendola da quella del comma 1: essa richiede una irregolarità sopravvenuta, cioè la perdita del titolo originario e l’impossibilità di lavorare dopo il 31 ottobre 2019. La qualità di richiedente protezione internazionale equivale però a un titolo di soggiorno ex art. 7, comma 1, del Dlgs. 25/2008 e la sua provvisorietà non la rende alternativa perfetta all’emersione.
Da qui il principio centrale: non può subordinarsi il conseguimento di un bene della vita alla preventiva rinuncia a un altro bene della vita. La circolare ministeriale che qualifica le due vie come incompatibili introduce una causa di decadenza non prevista dalla normativa e va disapplicata. Solo dopo l’ottenimento del permesso da emersione può chiedersi all’interessato la rinuncia alla protezione, o dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità.
Il ragionamento si sposta poi sul secondo motivo di diniego. Il Collegio ritiene che la mancata produzione del passaporto costituisca, più che una causa di inammissibilità, una causa di improcedibilità, sanabile ex art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286 con la produzione sopravvenuta. Poiché però la procedura non può restare sospesa indefinitamente, grava sul richiedente l’onere di depositare il documento entro un termine ragionevole o di chiedere una proroga motivata.
Nel caso concreto il passaporto non è stato depositato né in sede amministrativa né in giudizio. L’omissione, protratta per tutto il tempo a disposizione, comporta l’inammissibilità della domanda, con il rischio dei tempi consolari a carico dell’interessato. Questo secondo impedimento è autonomamente sufficiente a sostenere il diniego. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione delle difficoltà applicative della disciplina.
Nota della Redazione
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