CCNL alternativo in gara e verifica di equivalenza delle tutele (TAR Puglia n. 1461 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di equivalenza delle tutele, prevista dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, impone alla stazione appaltante una verifica effettiva e sostanziale del contratto collettivo indicato dall’offerente, da condurre sia sul piano economico sia su quello normativo, quali complesso inscindibile. Sul piano retributivo il raffronto concerne le componenti fisse e automatiche della retribuzione e non può essere soddisfatto dal mero impegno a corrispondere un superminimo, parte accessoria e incerta nella portata. Sul piano normativo la verifica non si esaurisce in una check-list di istituti: occorre motivare l’effettiva equiparabilità del livello di garanzia assicurato da ciascuno di essi. Il giudizio di equivalenza, pur espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile quando sia affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità o travisamento. Il CCNL alternativo che rechi trattamenti deteriori, anche marginalmente, rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante giustifica l’esclusione dalla gara.

Il Fatto

Il Comune di Maglie indice una gara telematica per la concessione del servizio di asilo nido comunale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo di oltre un milione di euro. Partecipano tre operatori. La cooperativa ricorrente si colloca al secondo posto, con uno scarto di soli 1,34 punti dalla prima classificata, cui viene affidata la concessione.

Esercitato l’accesso, la seconda graduata impugna gli atti di gara deducendo sette motivi: l’applicazione da parte dell’aggiudicataria di un CCNL diverso da quello previsto dalla lex specialis, ritenuto non equivalente; il tardivo sopralluogo; l’incongruità dell’offerta; l’illogica attribuzione dei punteggi tecnici; e, in via subordinata, la mancata previsione di clausole su pari opportunità, CAM e la nomina della commissione. Domanda altresì la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto, per ragioni logiche, il secondo motivo, e lo rigetta. Il sopralluogo è stato effettuato un giorno oltre il termine del disciplinare, ma l’art. 11 del Disciplinare sanziona con l’esclusione solo la mancata effettuazione: opera quindi il principio di tassatività delle cause di esclusione dell’art. 10 del D. Lgs. n. 36/2023, strumentale all’accesso al mercato.

Supera il vaglio anche il terzo motivo: la tabella contestata riproduce esempi di turni giornalieri e non il monte ore effettivo. Quanto al quarto, le censure ai punteggi tecnici attingono la discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per abnormità, irragionevolezza o travisamento; le doglianze si risolvono in apprezzamenti sostitutivi, inammissibili.

È invece fondato il primo motivo. L’aggiudicataria si è avvalsa dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, indicando il CCNL ANINSEI in luogo del CCNL Cooperative Sociali. La norma, nel recepire la delega volta a garantire le stesse tutele economiche e normative, eleva il contratto indicato dalla stazione appaltante a requisito minimo dell’offerta e mira a scongiurare il dumping contrattuale. La verifica, da compiersi con le modalità dell’art. 110, deve riguardare entrambi i profili.

Nella specie il Comune si è appiattito sulla dichiarazione dell’offerente, che si è limitata a promettere il recupero di eventuali differenze retributive tramite superminimo. Il Collegio sconfessa la tesi della presunzione legale di equivalenza del contratto “leader”, criterio introdotto solo dal correttivo e ratione temporis inapplicabile, e rileva che il superminimo è voce accessoria, rimessa a un accordo bilaterale futuro, inidonea a garantire la retribuzione fissa. Sul piano normativo la verifica si è risolta in una mera elencazione di istituti, senza scrutinio sostanziale: la verificazione ha accertato almeno tre incongruità tecniche rilevanti su malattia, previdenza integrativa e scatti di anzianità, oltre il limite di tolleranza ANAC e INL, cui si aggiungono difformità in materia di ferie e orario.

Il giudizio di equivalenza è dunque viziato da difetto di istruttoria e di motivazione e da manifesta illogicità. Il ricorso è accolto nei limiti di cui in motivazione, con assorbimento dei motivi subordinati; le domande di tutela in forma specifica e per equivalente sono respinte, dovendo l’Amministrazione rideterminarsi; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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