Accesso all’offerta tecnica e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 1460 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio incidentale di accesso agli atti della procedura di gara, la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria presuppone la prova dell’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, che richiede il deposito in atti della documentazione ostesa senza oscuramenti. In difetto di tale prova, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La distinzione tra i due esiti processuali riflette la differente intensità dell’accertamento richiesto al giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente principale impugna la determinazione con cui il Comune di Manduria ha aggiudicato l’appalto del servizio di refezione scolastica per più annualità, deducendo vizi della procedura e chiedendo, tra l’altro, l’accesso integrale all’offerta tecnica della prima classificata.
La società controinteressata, aggiudicataria, propone ricorso incidentale ex art. 36, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, contestando l’oscuramento disposto dalla stazione appaltante sull’offerta tecnica della ricorrente principale in relazione ad alcuni criteri di valutazione e il coevo diniego di ostensione integrale. Nelle more, la stazione appaltante provvede all’ostensione integrale e la controinteressata chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere del ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la controinteressata ha esplicitamente invocato la cessazione della materia del contendere a seguito dell’ostensione intervenuta. La qualificazione dell’esito processuale non dipende però dalla formula utilizzata dalla parte, ma dai presupposti sostanziali che la sostengono.
Il Tribunale osserva che agli atti non risulta depositata l’offerta tecnica ostesa senza oscuramenti. Manca, dunque, la prova dell’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, che sola condurrebbe alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ricorrono, pertanto, più correttamente i presupposti dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3388, che distingue i due istituti in ragione del diverso grado di accertamento richiesto.
Il ricorso incidentale è quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese della fase sono compensate, in considerazione della peculiare natura della controversia e dell’esito non integralmente satisfattivo in termini processuali.
Nota della Redazione
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