CCNL e verifica di equivalenza delle tutele nella gara di appalto (Cons. Stato n. 9484 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele del contratto collettivo, ai sensi dell’art. 11, commi 3, 4 e 5, d.lgs. n. 36/2023 e dell’allegato I.01.6, va condotta secondo un giudizio complessivo e sintetico, non parcellizzato o atomistico, che valorizzi l’insieme delle singole voci e ammetta compensazioni tra componenti divergenti. Il numero degli scostamenti rispetto ai parametri normativi non è di per sé sufficiente a escludere l’equivalenza, dovendosi accertare l’effettivo rilievo delle divergenze e la coerenza del contratto applicato con l’oggetto dell’appalto. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della stazione appaltante resta nei limiti della logicità e ragionevolezza dell’istruttoria, senza autonoma verifica della congruità dell’offerta. La valutazione favorevole sulle giustificazioni dell’offerta anomala non richiede un onere motivazionale rafforzato.

Il Fatto

Una società a totale partecipazione pubblica, gestore del servizio idrico integrato, indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e recupero dei fanghi di depurazione, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. Il bando indica quale contratto collettivo di riferimento quello del settore logistica e trasporto merci, prevedendo la facoltà per i concorrenti di dichiarare un diverso contratto, purché di equivalente tutela.

All’esito della gara risulta migliore offerente un raggruppamento che applica il contratto dell’igiene ambientale. La stazione appaltante attiva la verifica dell’anomalia, la verifica della congruità dei costi della manodopera e quella dell’equivalenza delle tutele, concludendo positivamente. La società seconda classificata impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Toscana, che respinge il ricorso. Propone quindi appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta innanzitutto la questione dell’equivalenza delle tutele. L’appellante sostiene che il contratto applicato dall’aggiudicataria garantirebbe tutele normative inferiori in materia di indennità, festività soppresse, permessi, scatti di anzianità e straordinario, superando gli scostamenti marginali individuati dall’ANAC e dall’INL. Il motivo è infondato.

Il Consiglio di Stato richiama la modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 209/2024, che conferma il carattere obbligatorio della verifica. Dall’allegato I.01.6 si ricava che la valutazione va effettuata alla luce dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023. Richiama quindi il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica ed è espressione di un potere tecnico-discrezionale insindacabile salvo manifesta irragionevolezza.

Su questa base la Corte esclude che l’equivalenza possa desumersi dal solo numero degli scostamenti. La verifica deve essere complessiva, giuridica ed economica, e accertare che il trattamento dei lavoratori non sia eccessivamente inferiore e che vi sia corrispondenza tra mansioni del contratto applicato e lavorazioni oggetto dell’appalto. Nel caso concreto la stazione appaltante ha assolto a tale onere, acquisendo anche un parere di un consulente del lavoro che ha certificato l’equivalenza del trattamento per tutti e tre i livelli retributivi; le maggiori ore di permessi e le festività soppresse risultano compensate dal minor orario settimanale, mentre gli scatti di anzianità non producono differenze per la durata dell’appalto.

Quanto alla congruità dei costi della manodopera, la Corte ravvisa nella tesi dell’appellante una premessa non dimostrata, ossia che il mezzo debba compiere ogni giorno la tratta di andata e ritorno. Le giustificazioni dell’aggiudicataria spiegano i tempi con i rapporti commerciali consolidati e con un’organizzazione che ottimizza i viaggi, nonché con la riduzione dei tempi di scarico. Il ribasso deriva dunque da una più efficiente organizzazione aziendale.

Infine, il motivo sul carattere sommario dell’istruttoria non trova riscontro: il RUP ha attivato un contraddittorio approfondito e adottato un provvedimento motivato; le spese generali erano comunque rinvenibili nella documentazione. La Corte ribadisce che la valutazione favorevole sulle giustificazioni non richiede particolare onere motivazionale. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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