Revoca del contributo per perdita dell’effetto incentivante: nessun termine di autotutela (Cons. Stato n. 4639 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del contributo concesso ai sensi del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, disposta per l’accertata assenza dell’effetto di incentivazione dell’aiuto, non costituisce annullamento d’ufficio di un provvedimento ab origine viziato e non è soggetta al termine dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il ritiro del beneficio non è un provvedimento di secondo grado afferente al genus dell’autotutela, ma il doveroso esercizio di un potere vincolato di recupero, correlato unicamente alla ricorrenza dei presupposti normativi che elidono ex tunc il beneficio assentito sine titulo. In ragione della peculiare struttura del procedimento e del carattere provvisorio dell’attribuzione patrimoniale, nessun affidamento meritevole di tutela può ritenersi sussistente in capo al beneficiario. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia verte sulla spendita di poteri amministrativi a matrice pubblicistica sostanziatisi nel ritiro di precedenti determinazioni assunte nell’ambito di un procedimento amministrativo.
Il Fatto
Una società ha presentato al Ministero l’istanza per la concessione del contributo previsto dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016, condizionato all’ottenimento di un finanziamento bancario. Con decreto del 26 settembre 2019 il Ministero ha concesso un contributo pari ad € 19.293,41, commisurato agli interessi sul finanziamento deliberato dalla banca. Con successivo decreto del 21 ottobre 2021, notificato il giorno seguente, il Dirigente ha disposto la revoca del contributo, rilevando che l’investimento era stato avviato in data anteriore alla presentazione della domanda.
La società ha impugnato il decreto di revoca davanti al TAR Lombardia, che ha accolto il ricorso e annullato la determinazione ministeriale, qualificandola come annullamento d’ufficio adottato oltre il termine previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il Ministero ha proposto appello, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice adito e l’infondatezza della ritenuta intempestività del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello. Con il primo motivo il Ministero censurava la sentenza nella parte in cui era stata affermata la giurisdizione amministrativa. Il Collegio ritiene il motivo infondato e richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 6 del 2014, secondo cui il riparto in materia di concessione e revoca di contributi pubblici si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata. È configurabile un interesse legittimo, con conseguente giurisdizione amministrativa, quando la controversia riguarda una fase procedimentale anteriore al provvedimento attributivo del beneficio oppure quando, dopo la concessione, il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.
Nel caso di specie la controversia verte, ad avviso del Collegio, sulla spendita di poteri a matrice pubblicistica sostanziatisi nel ritiro di precedenti determinazioni, ancorché a carattere solo provvisorio, assunte nell’ambito di un procedimento amministrativo. La giurisdizione spetta quindi al giudice amministrativo.
Con il secondo motivo il Ministero contestava la qualificazione del provvedimento come esercizio del potere di autotutela, sostenendo che si trattasse di revoca decadenziale, doverosa in re ipsa e non sottoposta ai limiti temporali della legge sul procedimento. Il Collegio ritiene la censura meritevole di accoglimento e richiama un proprio orientamento espresso su una fattispecie quasi sovrapponibile, sempre relativa ai contributi del medesimo decreto interministeriale.
La revoca prevista dalla disciplina speciale, in disparte dal nomen iuris, non costituisce un provvedimento di secondo grado afferente al genus dell’autotutela. Il procedimento delineato dal decreto prevede che la beneficiaria produca, nella fase di attuazione dell’investimento, documenti che possono incidere sulla valutazione iniziale, e attribuisce all’amministrazione ampi poteri di controllo all’esito dei quali può sempre disporsi la revoca del contributo. Il provvedimento non è quindi annullamento d’ufficio di un atto ab origine viziato e non si applica l’art. 21-nonies.
Il Collegio richiama altresì l’orientamento secondo cui il recupero di erogazioni in assenza del presupposto non costituisce autotutela, ma il doveroso esercizio di un potere vincolato, correlato alla ricorrenza dei presupposti che elidono ex tunc il beneficio assentito sine titulo, senza che rilevi lo stato soggettivo del beneficiario. Ne discende che nel caso di specie non opera la barriera temporale prevista per l’annullamento d’ufficio e che il ritiro del contributo risulta tempestivo. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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