Cantierabilità del progetto comprovabile solo dopo la graduatoria definitiva (C.G.A.R.S. n. 484 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di accesso ai fondi comunitari la cantierabilità del progetto non costituisce requisito di ammissibilità della domanda, ma condizione di attuabilità da comprovare successivamente. Richiedere la sua dimostrazione già in fase di presentazione dell’istanza integra un onere sproporzionato per l’operatore economico, in assenza della certezza dell’ammissione al finanziamento, che dipende dall’approvazione della graduatoria definitiva e dalle possibili variazioni di quella provvisoria per effetto di reclami o ricorsi. Il requisito va pertanto assicurato entro il termine stabilito dal bando, decorrente dalla pubblicazione degli elenchi definitivi delle istanze ammissibili. L’esclusione fondata sulla sua assenza in un momento anteriore è illegittima e determina l’annullamento dei provvedimenti impugnati, fermo il potere dell’amministrazione di riesercitare la propria funzione.

Il Fatto

La società agricola ricorrente presentava istanza nell’ambito del POR Sicilia 2014/2020, Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale Leader, Sottomisura 19.2, Azione TS.4, per la diversificazione dell’attività agricola verso un’offerta turistica rurale. L’istanza, dapprima approvata in via provvisoria, veniva successivamente dichiarata inammissibile per asserita assenza della documentazione richiesta dagli articoli 15 e 16 del Bando: si contestava la non conformità della C.I.L.A. alla tipologia delle opere, l’inadeguatezza della documentazione sull’agibilità dei locali e l’incompletezza del computo metrico.

Avverso tale determinazione la società proponeva ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, deducendo la carenza di istruttoria. I controinteressati chiedevano la trasposizione in sede giurisdizionale e il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, disattese le eccezioni in rito, rigettava nel merito il ricorso. La società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il gravame, ritenendo fondate le censure relative alla cantierabilità e alla completezza della documentazione. Il punto centrale è di ordine ricostruttivo: l’articolo 4 del Bando richiede un livello di definizione progettuale esecutivo, ma stabilisce che l’effettiva cantierabilità possa essere assicurata e comprovata entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi definitivi delle istanze ammissibili. La lex specialis non colloca quindi il requisito tra le condizioni di presentazione della domanda.

Il Consiglio conferma l’orientamento già espresso in materia, richiamando CGARS n. 309 del 2020 e CGARS n. 1073 del 2022. La cantierabilità non attiene alla qualità del progetto, ma alla sua esecuzione: appare perciò irrazionale assumerla a criterio di formazione della graduatoria definitiva. Esigerla in via anticipata aggrava il procedimento e contrasta con i principi del diritto amministrativo europeo, sottoponendo il richiedente a un onere non giustificato quando il finanziamento non è ancora certo.

Nel caso concreto, la C.I.L.A. prodotta risultava idonea: recava il protocollo comunale del 23 gennaio 2020 e il visto con parere favorevole dell’Ufficio Tecnico, era integrata dall’asseverazione del progettista e trovava conferma nella attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune il 23 settembre 2020. Parimenti fondata è la censura sull’agibilità dei locali, poiché alla C.I.L.A. erano allegati la relazione tecnica, i titoli concessori e la visura catastale con destinazione produttiva connessa all’attività agricola.

Quanto al computo metrico, la relazione tecnica descriveva le opere essenziali con indicazione dei singoli interventi e dei relativi costi, sì che la completezza del progetto si ricava dal raffronto tra attività descritte, voci di spesa e investimento complessivo. L’accoglimento dei motivi scrutinati assorbe ogni ulteriore doglianza e conduce all’annullamento dei provvedimenti impugnati, con rivalsa del potere amministrativo; le spese del secondo grado sono compensate per la complessità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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