Segnalazione in Centrale Rischi e incompetenza ratione temporis dell’ABF (ABF Collegio di Torino n. 2172 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. La richiesta di risarcimento per illegittima segnalazione nella Centrale Rischi resta assoggettata a tale limite di competenza, che si valuta avendo riguardo al momento in cui è sorto il rapporto da cui origina la pretesa creditoria e la conseguente segnalazione. Ove l’esposizione debitoria risalga a epoca anteriore al limite temporale, il Collegio è privo di competenza e il ricorso è inammissibile ratione temporis.

Il Fatto

Il ricorrente ha domandato all’ABF il risarcimento dei danni, quantificati in € 63.087,98 oltre interessi e rivalutazione, che assume derivati da una segnalazione indebitamente mantenuta nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e nel sistema CRIF. Egli ha contestato, in particolare, la prescrizione intervenuta fin dal 2018 dell’originario credito vantato da altro intermediario e poi ceduto al resistente, sostenendo che la segnalazione, priva di valido presupposto sostanziale, gli avrebbe impedito di ottenere un finanziamento per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile.

L’intermediario resistente ha chiesto il rigetto. Ha esposto di aver acquistato nel gennaio 2017 una pluralità di crediti dall’originario finanziatore e di aver proseguito la segnalazione a sofferenza già avviata dal cedente, senza mutarne la classificazione, dandone notizia al cliente con lettera raccomandata del marzo 2017. Ha poi riferito di aver interrotto l’attività di esazione e rettificato la segnalazione a gennaio 2024, una volta accolta l’eccezione di prescrizione, e di aver respinto la richiesta risarcitoria per carenza di prova del danno e del nesso causale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha affrontato in via preliminare la questione di competenza temporale, ritenendola dirimente rispetto a ogni altro profilo. Ha ricostruito le vicende circolatorie del credito: l’acquisto da parte della banca capogruppo in data 19.01.2017, la comunicazione al cliente del marzo 2017 e il subentro del resistente per conferimento di ramo d’azienda dell’01.07.2018.

Su questa base il Collegio ha osservato che il rapporto da cui origina la pretesa creditoria dell’originario intermediario, e con esso la conseguente segnalazione, è sorto in epoca anteriore ai sei anni dalla proposizione del ricorso, avvenuto il 29/09/2025. La circostanza è stata desunta dall’estratto conto del rapporto al 19/01/2017, dal quale risulta un’esposizione debitoria a partire dal giugno/luglio 2004, nonostante l’assenza in atti della copia del contratto di finanziamento.

Il Collegio ha quindi richiamato la regola delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale, Sez. I, Par. IV, secondo cui non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Le contestazioni del ricorrente attengono dunque a fatti collocati oltre il limite temporale di cognizione.

Analoga conclusione è stata tratta per il profilo della prescrizione del credito segnalato, anch’essa intervenuta in data antecedente al limite di cognizione dell’Arbitro. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile ratione temporis, senza esaminare nel merito la legittimità della segnalazione né la domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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