Il contenzioso sulla fideiussione omnibus non rientra nella mediazione obbligatoria per i contratti bancari (Cass. civ. Sez. 3 n. 21637 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fideiussione omnibus, per costante indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, è un negozio atipico, come tale non inquadrabile nella categoria dei “contratti bancari e finanziari” menzionata dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010. Ne consegue che il contenzioso avente ad oggetto la validità della fideiussione non è soggetto al tentativo obbligatorio di mediazione ivi previsto. È inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso. Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati.
Il Fatto
La società creditrice, cessionaria di un credito bancario, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore, che aveva rilasciato una fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni della società debitrice principale. Il fideiussore proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto e l’accertamento della nullità o inefficacia della fideiussione, del contratto di conto corrente e degli atti di esercizio dello ius variandi.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e accertando l’inesistenza del debito del fideiussore. La Corte d’Appello rigettava il gravame proposto dalla società creditrice, che ricorreva quindi per cassazione affidandosi a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, concernenti la mancata declaratoria di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. I giudici di legittimità hanno ritenuto i motivi infondati perché irritualmente dedotti. La ricorrente non aveva riportato integralmente l’atto di opposizione, impedendo alla Corte di valutare l’oggetto reale del giudizio, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.. Inoltre, la Corte ha precisato che la fideiussione, essendo un negozio atipico, non rientra nella categoria dei “contratti bancari e finanziari” che l’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 sottopone a mediazione obbligatoria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile anche ai sensi dell’art. 360, quarto comma, c.p.c., trattandosi di pronuncia c.d. “doppia conforme”, per la quale il vizio di motivazione non è deducibile.
Quanto al terzo e quarto motivo, riguardanti la mancata prova del credito azionato in via monitoria, la Corte ne ha affermato l’inammissibilità. La prima parte della censura si fondava sull’assunto di una presunta mancata contestazione del piano di rientro, ma il principio di non contestazione richiede la specifica allegazione dei fatti non contestati, desumibile solo dagli atti di parte e non dai documenti prodotti. La seconda parte, relativa alla mancata verificazione della scrittura, è stata ritenuta genericamente dedotta.
In relazione al quinto e sesto motivo, concernenti la decadenza ex art. 1957 c.c. e la nullità della clausola di anatocismo per violazione dell’art. 120 T.U.B., la Corte li ha dichiarati inammissibili, in quanto attengono a questioni superate logicamente dalla pronuncia che ha escluso la prova del credito, divenendo irrilevante ogni indagine sulla posizione del fideiussore. La Corte ha infine rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla refusione delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.