Partecipazione a GAL in forma societaria e controllo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 121 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà, riconosciuta dall’art. 4, comma 6, d.lgs. n. 175/2016, di costituire società o enti per partecipare ai gruppi di azione locale non integra il regime derogatorio di cui all’art. 5, comma 1, TUSP. La clausola che esclude il controllo nei casi di costituzione o acquisto di partecipazioni “in conformità a espresse previsioni legislative” ha portata eccezionale e va interpretata in senso non estensivo. Essa opera solo quando il legislatore autorizzi direttamente una specifica operazione societaria, non quando si limiti ad attribuire alla pubblica amministrazione una facoltà settoriale. Ne consegue che l’ente resta gravato dall’onere motivazionale analitico e dall’obbligo di richiedere la pronuncia della Corte dei conti. La disposizione transitoria dell’art. 26, comma 2, TUSP, escludendo le società di gestione di fondi europei dall’applicazione del solo art. 4, lascia fermo il controllo di cui all’art. 5.

Il Fatto

Il Presidente di una Provincia ha formulato, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. L’ente intendeva aderire a un Gruppo di azione locale costituito in forma societaria.

Il quesito riguardava l’estensione dell’art. 5 TUSP, come modificato dalla legge 5 agosto 2022 n. 118, a tale delibera. Poiché l’art. 26, comma 2, TUSP esclude l’applicazione dell’art. 4 alle società che gestiscono fondi europei, si chiedeva se rimanesse comunque fermo l’obbligo di motivazione analitica e il conseguente controllo contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La legittimazione spetta all’organo di vertice politico dell’ente e il quesito, vertendo in materia di contabilità pubblica, deve essere generale e astratto. La richiesta è stata ritenuta ammissibile, poiché proveniente dal Presidente della Provincia e priva di riferimenti a specifici fatti di gestione.

Nel merito, la Corte ha richiamato la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 43/SSRRCO/QMIG/2024 del 7 giugno 2024, che ha composto il contrasto insorto tra le sezioni regionali. Secondo tale orientamento, la facoltà di costituire GAL in forma societaria non sottrae l’operazione al controllo contabile.

La clausola derogatoria dell’art. 5, comma 1, TUSP, riferita alle operazioni conformi a espresse previsioni legislative, ha portata eccezionale e non può essere estesa oltre i casi di intervento diretto del legislatore. La deroga presuppone che sia la legge a delineare o autorizzare una specifica operazione, con conseguente affievolimento dell’onere motivazionale.

Diversa è l’ipotesi in cui la norma attribuisca alla pubblica amministrazione una semplice facoltà di costituire società in un determinato ambito settoriale. Qui la previsione resta sul piano generale e astratto e non disciplina una concreta operazione. L’art. 4, comma 6, TUSP e i regolamenti europei richiamati si limitano a fissare caratteristiche dei GAL senza imporre il modello societario, in omaggio al principio di libertà delle forme. Restano pertanto rimessi all’ente i profili di valutazione su convenienza economica, sostenibilità finanziaria ed efficienza dell’azione amministrativa.

La Corte ha infine valorizzato l’art. 26, comma 2, TUSP: l’esclusione dall’art. 4 non libera l’ente dall’onere di motivazione analitica né dal controllo di cui all’art. 5. Il parere è stato quindi reso nei termini esposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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