Conto giudiziale irregolare per mancata parificazione e compensazioni illegittime tra gestioni (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 159 del 12.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del contabile di una società in house che gestisce la riscossione di entrate comunali è irregolare quando il conto riassuntivo è privo della parificazione dei singoli conti di gestione e omette un subconto essenziale per la sua quadratura. La firma digitale apposta dal responsabile del servizio finanziario sull’intero file, in assenza di riferibilità univoca al solo visto di regolarità, non equivale a parificazione. È illegittima la compensazione del credito per rimborsi spese e diritti tabellari di una gestione precedente con il riscosso della gestione in corso, quando il credito sia stato fatturato oltre i termini e difetti il presupposto dell’inadempimento dell’ente. Il conto deve essere idoneo alla completa rappresentazione dei fatti di gestione; in difetto, l’agente non è ammesso al discarico, pur in assenza dei presupposti per la condanna.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore ha deferito alla Sezione il conto giudiziale reso da una società concessionaria della riscossione di entrate varie di un Comune per l’esercizio 2017, chiedendone la declaratoria di irregolarità. La relazione rilevava il difetto del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, la divergenza tra il quadro riassuntivo e la sommatoria dei sette subconti allegati, le discordanze per i mesi di giugno e agosto, la mancata tenuta del registro di cassa e l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno.
L’agente eccepiva che la firma digitale del responsabile SEF attestava l’avvenuto controllo di regolarità e produceva una perizia contabile diretta a ricostruire i movimenti del conto. Il Pubblico Ministero concludeva per la irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica anzitutto il conto alla stregua dell’art. 140, primo comma, ultima parte, c.g.c., che consente la riunione dei conti dei contabili di gestioni della stessa specie in conti riassuntivi: il funzionario che redige il riassuntivo non assume gestione e si limita a trasmettere i singoli conti giudiziali (richiamata Sez. Abruzzo n. 73/2018). Il differenziale di euro 297.385,16 tra riassuntivo e subconti corrisponde a una ulteriore gestione — la riscossione delle entrate patrimoniali — trasmessa al Comune ma non allegata al conto all’atto del deposito: la criticità sulla corrispondenza è superata, ma il conto resta carente di una parte essenziale per la sua quadratura.
Tale carenza assume connotati sostanziali sul piano della parificazione. Essendo il riassuntivo meramente riepilogativo, oggetto di parificazione avrebbero dovuto essere i singoli conti di gestione, nessuno dei quali risulta parificato. La tesi dell’equivalenza tra visto sul riassuntivo e parificazione dei singoli conti incontra due ostacoli: la firma digitale unica non consente di ricondurre in modo univoco il contenuto eterogeneo del file — in parte dichiarativo dell’agente, in parte certificativo del responsabile SEF — al sottoscrittore, come richiede l’art. 24 CAD; e vi è il principio di prova che nessun controllo di regolarità sia stato eseguito, altrimenti le irregolarità sarebbero emerse. La firma risulta inoltre datata in epoca successiva all’approvazione del rendiconto, in difformità dalla sequenza procedimentale dell’art. 139, comma 2, c.g.c..
Quanto alle discordanze di giugno e agosto, la perizia ha ricondotto i differenziali a compensazioni di fatture per rimborsi spese e diritti maturati nella gestione 2016. Il Collegio ritiene però illegittima la compensazione: l’art. 17, comma 6-bis, d.lgs. n. 112/1999, richiamato dall’art. 23, comma 33, d.l. n. 98/2011, la ammette solo in caso di mancata erogazione entro il 30 giugno e previa richiesta entro il 30 marzo; nella specie il credito è stato fatturato il 18/19 luglio 2017, oltre entrambi i termini. Ne deriva l’illegittima confusione tra le due gestioni, non riconciliabile dalle scritture.
Il conto, conclude il Collegio, deve essere idoneo a rappresentare i fatti di gestione (art. 140, comma 2, c.g.c.; richiamate Sez. Molise n. 25/2018 e Sez. Piemonte n. 144/2011): la riconciliazione è stata possibile solo con ricostruzione extracontabile. È quindi irregolare e l’agente non è ammesso al discarico, senza condanna. La relazione del Collegio dei revisori non sostituisce quella dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. (ordinanza n. 15/2023 della Sezione).
Nota della Redazione
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