Il requisito dell’addizionalità economica esclude dai certificati bianchi i risparmi già convenienti (Cons. Stato n. 2394 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’addizionalità dei risparmi energetici, richiesto per l’accesso ai certificati bianchi, non si esaurisce nel profilo tecnologico, ma si estende ai profili economici e di mercato sottesi all’intervento. Sono perciò esclusi dal sostegno gli interventi che si sarebbero comunque realizzati in assenza di incentivazione, poiché in tal caso il beneficio si risolve in un sussidio lesivo della concorrenza. La qualificazione dei certificati come aiuti di Stato in regime di esenzione è irrilevante, poiché la valutazione va condotta sulle Linee guida EEN 9/11. La verifica dell’addizionalità appartiene alla discrezionalità tecnica del Gestore, sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. L’approvazione della proposta di progetto e programma di misura non integra un atto di secondo grado e non genera legittimo affidamento sull’accoglimento delle singole richieste di verifica e certificazione.

Il Fatto

Una società attiva nella produzione di clinker aveva ottenuto l’approvazione di un progetto di miglioramento dell’efficienza energetica e la conseguente ammissione al meccanismo dei certificati bianchi. In sede di richiesta di verifica e certificazione a consuntivo, il Gestore dei Servizi Energetici aveva rigettato l’istanza, rilevando l’assenza del requisito dell’addizionalità: il solo risparmio di combustibile avrebbe già garantito un beneficio economico superiore al costo dell’intervento.

La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia e, dopo la declaratoria di incompetenza, riassumeva la causa davanti al TAR Lazio, proponendo tre motivi aggiunti. Il giudice amministrativo respingeva il ricorso principale e i motivi aggiunti. La società ha quindi appellato la decisione, articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro consolidato sul criterio dell’addizionalità. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 7167 del 2025 e Cons. Stato, sez. II, n. 1108 del 2026, chiarisce che suscettibili di incentivazione sono solo gli interventi concretamente aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero realizzati anche senza sostegno pubblico. La valutazione investe anche i profili economici.

Il Collegio precisa che la questione della qualificazione dei certificati bianchi come aiuti di Stato in regime di esenzione è irrilevante. Le Linee guida EEN 9/11 escludono l’addizionalità dei risparmi che si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa o di mercato. Il regolamento CE n. 800/2008 definisce in astratto le categorie compatibili, ma demanda agli Stati membri l’individuazione concreta delle condizioni. Il sindacato del giudice resta limitato alla manifesta illogicità o al travisamento.

Sul secondo motivo, la Sezione ribadisce la distinzione tra approvazione della proposta e rendicontazione. Tra i due procedimenti sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria ma non sufficiente. Il difetto di addizionalità accertato in sede di verifica attiene al risparmio effettivo, non a quello proposto, e dunque non integra un riesame in autotutela. Non è configurabile alcun affidamento fondato sulla sola approvazione del progetto.

Quanto al terzo motivo, la Corte esclude la fondatezza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità unionale. Il criterio dell’operatore prudente e accorto, di derivazione comunitaria, osta a che l’impresa riponga aspettative tutelate sull’ottenimento dei certificati prima dell’accoglimento delle richieste.

Infine, sul quarto motivo, il Collegio conferma che i provvedimenti di rigetto delle richieste di verifica sono atti ordinari di controllo, non provvedimenti di secondo grado. Le discipline di favore dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 e dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 sono di stretta interpretazione e non si estendono analogicamente. Anche la decurtazione dell’incentivo resta istituto derogatorio alternativo alla decadenza, estraneo alla reiezione della singola richiesta. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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