Ottemperanza e sopravvenuto adempimento: cessazione della materia del contendere e spese compensate (Cons. Stato n. 2385 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione degli obblighi dichiarati nella sentenza da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse del ricorrente alla nomina del commissario ad acta. La sopravvenuta satisfazione della pretesa sostanziale preclude ogni ulteriore pronuncia di condanna e impone al giudice di rilevare l’esaurimento della funzione del rimedio ottemperanza. Le ulteriori spese processuali possono essere compensate quando la condotta dell’amministrazione sia stata collaborativa, l’attività processuale successiva alla sentenza ottemperata sia ridotta e la liquidazione dei costi sia già stata effettuata in precedenza. Il giudice deve comunque verificare l’effettività dell’adempimento, comprensivo di interessi e rivalutazione, prima di dichiarare la cessazione.
Il Fatto
I ricorrenti avevano adito la Sezione chiedendo l’ottemperanza della sentenza n. 7435 del 2023, con cui era stata dichiarata l’estinzione dell’obbligo del Comune di rilasciare i titoli edilizi in conformità alla convenzione di lottizzazione e riconosciuto il diritto alla ripetizione del valore dei terreni ceduti e delle opere realizzate. Con la successiva sentenza n. 2727 dell’1 aprile 2025 la Sezione aveva ordinato al Comune il pagamento delle somme determinate in motivazione, oltre interessi e rivalutazione, con avvertimento della nomina di un commissario in difetto.
Con istanza del 4 settembre 2025 i ricorrenti hanno chiesto la nomina del commissario ad acta per l’integrale adempimento. Il Comune, che aveva già parzialmente eseguito, ha chiesto un rinvio per reperire le risorse; la richiesta è stata accolta e la causa è stata trattenuta per la camera di consiglio del 19 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
In vista dell’udienza il Comune ha depositato memorie e documenti attestanti l’integrale pagamento delle somme dovute, compresi gli interessi legali maturati. I ricorrenti non hanno depositato alcunché né osservato sull’adempimento.
Solo in camera di consiglio il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di non avere più interesse alla nomina del commissario, dando espressamente atto dell’integrale versamento e insistendo per la condanna alle ulteriori spese.
Il Collegio, trattenuta la causa in decisione, ha preso atto dell’adempimento integrale degli obblighi posti a carico del Comune dalle sentenze e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla nomina del commissario esaurisce l’oggetto del giudizio di ottemperanza.
Quanto alle ulteriori spese, la Corte le ha compensate. La decisione si fonda su tre ragioni: la liquidazione già disposta con la sentenza n. 2727 dell’1 aprile 2025; la condotta comunque collaborativa del Comune; la ridotta attività processuale successiva alla sentenza, posto che i ricorrenti non hanno depositato memoria prima dell’udienza.
Il provvedimento si chiude con l’ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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