Assegnazione LCN a regime: necessaria comparazione concorrenziale tra istanze (Cons. Stato n. 2392 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase di assegnazione a regime delle numerazioni logiche dei canali (LCN) agli operatori locali, la disciplina di settore non prevede alcun criterio di priorità tra istanze concorrenti. Il Ministero non può pertanto applicare il solo criterio cronologico di presentazione della domanda. Di fronte a più richieste aventi a oggetto la medesima numerazione resasi disponibile, l’Amministrazione deve procedere a una valutazione comparativa delle istanze, verificando quale presenti la migliore corrispondenza all’interesse pubblico. Il criterio cronologico assume valore solo residuale, per l’ipotesi di parità all’esito della comparazione. La regola si ricava dai principi e criteri direttivi dell’art. 29, comma 4, del D.lgs. n. 208/2021 e dalle disposizioni del Nuovo Piano LCN (Delibera 116/21/CONS), letti alla luce dei canoni di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità e concorrenzialità che governano l’assegnazione di risorse scarse. Il giudice amministrativo che impone la comparazione non crea un criterio normativo, ma interpreta la normativa vigente ed è quindi esente da eccesso di potere giurisdizionale.
Il Fatto
Con bando del 2022 il Ministero assegnava le numerazioni logiche dei canali digitali terrestri per l’area tecnica 16 – Calabria. Nella graduatoria al Gruppo Adn Italia spettava la LCN 13, all’odierna appellante principale la LCN 75 e a una cooperativa la LCN 76. Nel 2024, dichiarata estinta per scadenza del termine l’autorizzazione del Gruppo Adn Italia, la numerazione 13 rientrava nella disponibilità del Ministero. Più operatori avanzavano istanza per ottenerla e l’Amministrazione applicava il criterio cronologico, assegnando la numerazione a un soggetto diverso.
Il Gruppo Adn Italia impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, che accoglieva il motivo sulla illegittimità del solo criterio cronologico. La società interveniente in primo grado proponeva appello principale; il Gruppo Adn Italia appello incidentale condizionato sui capi di soccombenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo normativo. L’art. 29, comma 4, del D.lgs. n. 208/2021 individua i principi e i criteri direttivi per l’attribuzione delle LCN, ponendo ai primi posti la garanzia della semplicità d’uso del sistema e il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti. Il Nuovo Piano LCN (Delibera 116/21/CONS) distingue la fase di prima applicazione, nella quale le numerazioni sono attribuite mediante graduatorie formate valutando qualità della programmazione, preferenze degli utenti e radicamento sul territorio, e la fase a regime.
Proprio nella fase a regime — rileva la Corte — non è previsto alcun criterio di priorità tra istanze concorrenti. Da qui la conclusione che il criterio cronologico, non contemplato da alcuna norma, sia inadeguato. In presenza di più domande concorrenti, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione comparativa, diretta a verificare quale istanza presenti la migliore corrispondenza all’interesse pubblico; la priorità cronologica opera solo in via residuale, in caso di parità comparativa.
Il Collegio respinge la censura di eccesso di potere giurisdizionale. Il TAR non ha introdotto un criterio estraneo all’ordinamento, ma ha interpretato la normativa di settore imponendo all’Amministrazione una comparazione concorrenziale conforme ai principi che regolano l’assegnazione di risorse limitate. Quanto alla dedotta decadenza dell’autorizzazione del Gruppo Adn Italia, la Corte ritiene che essa non ne determini l’uscita dalla graduatoria: la posizione è stata sanata con effetti ex tunc, con diritto alla conservazione del titolo.
Il Collegio reputa invece inammissibile per genericità la censura sulla non corretta applicazione del criterio delle preferenze degli utenti, non essendo chiarito l’errore imputato al giudice di primo grado. L’appello principale è pertanto respinto; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione della complessità della vertenza.
Nota della Redazione
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