Certificati bianchi: carenza documentale non giustifica il recupero integrale degli incentivi (Cons. Stato n. 2710 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mera indisponibilità della documentazione che il titolare del progetto è tenuto a conservare non integra la fattispecie della presentazione di dati falsi o mendaci, con la conseguenza che il GSE non può disporre il recupero integrale degli incentivi già riconosciuti. Le fattispecie di cui all’art. 12, comma 14, del d.m. 11 gennaio 2017 sono distinte e non sovrapponibili. Le RVC vanno considerate autonomamente e il rigetto di una di esse non travolge le richieste già accolte, salvo che ricorrano dichiarazioni false. Il termine di diciotto mesi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non opera retroattivamente per le violazioni accertate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 76/2020.

Il Fatto

La società appellante aveva ottenuto dal GSE l’accoglimento di cinque richieste di verifica e certificazione (RVC) per progetti di efficientamento energetico, con conseguente emissione dei titoli di efficienza energetica. Nel febbraio 2018 il Gestore avviava un procedimento di annullamento d’ufficio, chiedendo la produzione di documentazione analitica entro dieci giorni e sospendendo l’emissione trimestrale dei titoli. A fronte della richiesta di proroga di sessanta giorni, il GSE concedeva trenta giorni. Non essendo stata prodotta la documentazione, con provvedimento del 15 maggio 2018 il Gestore annullava le RVC e, con atto del 29 maggio 2018, quantificava in euro 42.955,40 l’importo da restituire, proponendo la vendita alla società dei titoli equivalenti.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. La società proponeva appello, censurando tra l’altro l’equiparazione tra carenza documentale e dichiarazioni mendaci e l’integrale recupero degli incentivi pregressi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla pretesa irragionevolezza della richiesta documentale. L’art. 14 delle Linee guida n. 9/11 impone al titolare del progetto di conservare, per l’intera vita tecnica dell’intervento, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato. Su questa base è riconosciuta al GSE la facoltà di richiedere ogni documento utile, sia pure nei limiti della ragionevolezza delle richieste e della congruità del termine, secondo il richiamato indirizzo di Cons. Stato, sez. IV, n. 2583/2022 e di Cons. Stato, sez. II, n. 9976/2024. Il prospetto delle tempistiche prodotto dalla società non superava i trenta giorni e la proroga concessa esclude la violazione dei principi di leale collaborazione e la sussistenza di un affidamento tutelabile.

Quanto alla sospensione dell’erogazione, la censura è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In via incidentale il Consiglio rileva tuttavia che, in assenza di adeguata motivazione, la sospensione non sarebbe legittima: le gravi ragioni dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990 devono sussistere in concreto e essere verificate preventivamente, non potendosi riconoscere al Gestore un potere indiscriminato di sospensione per il solo avvio di un controllo.

Il terzo motivo è infondato. Il termine di diciotto mesi dell’art. 21-nonies non si applica retroattivamente alle violazioni accertate prima del 17 luglio 2020, dovendosi individuare in tale data la decorrenza del nuovo regime dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, come chiarito da Cons. Stato, sez. II, n. 2087/2025. Le verifiche erano state avviate nel febbraio 2018 e concluse nel maggio dello stesso anno.

È invece accolto il quarto motivo, che sorregge il principio centrale. L’art. 12, comma 14, del d.m. 11 gennaio 2017 tiene distinte la presentazione di dati non veritieri e l’indisponibilità della documentazione da conservare: la seconda non può essere equiparata alla prima. Dal provvedimento del 15 maggio 2018 non emerge alcuna contestazione di dichiarazioni false o mendaci. Laddove avesse inteso contestare la falsità, il Gestore avrebbe dovuto svolgere accertamenti ulteriori, eventualmente con verifiche sul posto. Le RVC, del resto, vanno considerate autonomamente e il loro rigetto non travolge le richieste già accolte, salvo il caso di dichiarazioni mendaci, come precisato da Cons. Stato, sez. II, n. 3264/2025.

Ne deriva l’annullamento in parte qua del provvedimento del 15 maggio 2018, limitatamente alla restituzione degli incentivi pregressi, e del provvedimento del 29 maggio 2018. Il quinto motivo è infine infondato, essendosi il Gestore limitato a chiedere la restituzione del corrispettivo e a rendersi disponibile alla vendita dei titoli. Le spese del doppio grado sono compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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